La morte di uno dei coniugi impedisce la prosecuzione della causa di divorzio
05 Ottobre 2016
Con ricorso depositato presso la Corte d'Appello di Torino, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata nulla la sentenza di scioglimento del matrimonio concordatario, essendo intervenuto il decesso dell'altro coniuge prima del passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. Il giudice di secondo grado riconosce l'interesse dell'appellante ad impugnare la sentenza parziale sullo status poiché la stessa ha maturato un interesse «presumibilmente» successorio ad essere considerata quale coniuge superstite “separato”, piuttosto che coniuge superstite “divorziato”.
La Corte richiama, inoltre, il principio giurisprudenziale prevalente secondo cui la morte di uno dei coniugi è «evento che travolge ope legis il rapporto matrimoniale» rimuovendo i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio e determinando la cessazione della materia del contendere. Ne consegue la caducazione di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, anche quando la morte si verifichi in pendenza del termine di impugnazione. Per questi motivi, la Corte d'Appello accoglie il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, la nullità della sentenza parziale di divorzio impugnata. |