La funzione dell'ascolto del minore
05 Dicembre 2016
Ascoltare i minori ai sensi degli artt. 315-bis, comma 3, e 337-octies c.c. e ai sensi delle convenzioni internazionali, non significa che il giudice debba prendere atto della volontà manifestata verbalmente dai figli e che debba attuarla; il giudice deve invece perseguire il reale interesse dei minori, capirne i bisogni profondi e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata. L'ascolto serve a dare voce ai desideri dei figli, ma anche a comprendere se tali desideri siano frutto di scelte consapevoli e mature o siano invece derivanti da pressioni esterne e, in ogni caso, il giudice deve valutare se la soddisfazione dei desideri espressi dai minori corrisponda davvero al loro interesse. |