Fondo patrimoniale e trasferimenti a titolo gratuito delle quote tra coniugi
06 Marzo 2017
Massima
Non può essere autorizzata la cessione a titolo gratuito della quota di un bene, costituito in fondo patrimoniale, da un coniuge all'altro. Il caso
Due coniugi con figli minori hanno costituito in fondo patrimoniale un appartamento di loro proprietà. Successivamente la moglie acquista un terreno, sul quale era in corso la costruzione di un immobile, da destinare a residenza familiare. I coniugi chiedono al tribunale l'autorizzazione affinchè la moglie possa trasferire a titolo gratuito al marito la propria quota del 50% dell'appartamento, per poter beneficiare delle agevolazioni c.d. “prima casa” sui lavori per la nuova abitazione; in subordine chiedono di essere autorizzati a vendere l'appartamento ad un prezzo predeterminato. Il tribunale respinge la domanda principale e richiede un'integrazione della documentazione per quella subordinata. La questione
La questione di diritto è la seguente: è ammissibile la cessione a titolo gratuito della quota di un bene, costituito in fondo patrimoniale, da un coniuge all'altro? Le soluzioni giuridiche
Come è noto, l'art. 169 c.c. prevede che, salvo diversa previsione nell'atto di costituzione, non si possono alienare beni del fondo patrimoniale, se non con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, con l'autorizzazione del tribunale, nei casi di necessità o utilità evidente. Per quanto riguarda la portata della deroga convenzionale, la dottrina è divisa, mentre la giurisprudenza ritiene che essa possa riguardare la preventiva autorizzazione in caso di figli minori, ma non anche l'agire congiunto di entrambi i coniugi (cfr. da ultimo, Trib. Milano 29 aprile 2010, in Fam. dir. 2011, 1, 53; Trib. Lodi 6 marzo 2009, in Notar. 2009, 3, 364). Questi possono trovarsi in regime di separazione, ovvero di comunione dei beni. Di regola, la costituzione del fondo comporta il trasferimento dei beni ad entrambi i coniugi, salvo che non sia diversamente stabilito (art. 168, comma 1, c.c.). Se i coniugi sono in regime di comunione, è da escludere l'ammissibilità di atti di trasferimento di quote di beni costituiti nel fondo: in base ai principi generali, infatti, la comunione legale non è rappresentata da quote, bensì determina una comproprietà solidale di tutti i beni che ne fanno parte. Il quesito che ci si è posti riguarda, quindi, una coppia di coniugi, i quali abbiano optato per il regime di separazione personale, ovvero si siano resi acquirenti, in comunione ordinaria, prima del matrimonio, dell'appartamento costituito nel fondo patrimoniale. Il tribunale, la cui preventiva autorizzazione era necessaria, verosimilmente in mancanza di diversa disposizione nell'atto costitutivo del fondo tra le parti, esclude potersi fare luogo a quel trasferimento che, nelle premesse viene indicato come a titolo gratuito, mentre nel dispositivo è rigettata l'istanza di autorizzazione all'alienazione. Ciò in quanto, «la possibilità di svincolare i beni costituenti il fondo attraverso atti di alienazione non può che riguardare gli atti con cui i coniugi determinano la fuoriuscita dei relativi beni dal fondo e non può ricomprendere il trasferimento interno di quote».Aggiunge poi il tribunale come lo scopo che le parti si prefiggono di raggiungere «è volto ad eludere la normativa fiscale vigente». Osservazioni
Il decreto in esame affronta una questione assai interessante ed inedita, afferente la possibilità di cessione (a titolo gratuito, piuttosto che oneroso) della quota di un bene costituito nel fondo da un coniuge a favore dell'altro. Il tribunale fornisce risposta negativa, nel presupposto che un tale atto recherebbe pregiudizio ai pregressi creditori del coniuge disponente, che intendessero esperire azione revocatoria avverso la costituzione del fondo patrimoniale, come pure dei creditori, che non avessero tempestivamente esercitato l'azione nel termine prescrizionale, ovvero di quelli successivi al fondo stesso. Il rigoroso ragionamento del tribunale non pare tenere debito conto che i creditori per titoli antecedenti la costituzione del fondo ben potrebbero domandare la revoca di questo atto, sia del successivo trasferimento gratuito della quota (ove fossero ancora nei termini), altrimenti solo dell'atto dispositivo di trasferimento, in caso di maturazione della prescrizione in relazione al fondo. I creditori successivi ben potranno agire anch'essi in revocatoria. Pare opportuno evidenziare come, anche con la cessione della quota, il vincolo impresso ai beni del fondo comunque permanga. Proprio la novità della questione suggerisce una certa prudenza e, dunque, la preventiva proposizione di un ricorso al tribunale, per ottenere l'autorizzazione alle cessione, pure quando, nell'atto costitutivo del fondo ciò sia escluso. Solo un'ultima osservazione si impone: qualora i coniugi fossero stati in regime di comunione legale, avrebbero dovuto preventivamente stipulare una convenzione matrimoniale, adottando il regime di separazione, e solo successivamente adire il tribunale, con la richiesta di autorizzazione. In maniera scrupolosa, il decreto in commento evidenzia come lo scopo perseguito dai coniugi fosse stato sostanzialmente quello di eludere la disciplina fiscale, consentendo alla moglie di godere dei benefici di legge nella costruzione della “prima casa”. Detto scopo assurge, peraltro, solo a motivo dell'operazione, rilevante nella parte in cui potrebbe portare ad escludere l'esistenza di una necessità ed utilità evidente, tale da legittimare atti di disposizione di beni costituiti in fondo patrimoniale. |