La nomina di un tutore per il minore come rimedio alla conflittualità dei genitori

06 Aprile 2017

Può il Tribunale sospendere la responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori, nominando un tutore che eserciti al posto loro la responsabilità genitoriale?
Massima

In caso di alta conflittualità tra i genitori e al fine di sollevare il minore dalla permanenza in un eterno conflitto, il tribunale può disporre la sospensione della responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori che hanno posto in essere condotte pregiudizievoli per il figlio, nominando un tutore che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale in luogo dei genitori e assuma ogni decisione di maggiore rilevanza per la vita dei minore e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno.

Il caso

La decisione in commento è stata assunta all'esito di un procedimento per modifica di un precedente provvedimento ex art. 337-bis e 337-quinquies c.c. avente a oggetto l'affidamento e il mantenimento di una minore nata da due genitori non coniugati - decreto assunto a seguito di CTU solo un anno prima dell'instaurazione del procedimento per modifica.

Il procedimento era stato introdotto dalla madre, la quale chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia in ragione dell'alta conflittualità tra i genitori, del comportamento denigratorio del padre verso la figura materna e della scarsa attitudine dello stesso a seguire i percorsi attivati dai servizi sociali (ai quali in esito al primo procedimento era stato demandato di monitorare il nucleo familiare). Il padre si era costituito negando gli addebiti materni ma, tuttavia, confermando l'alto grado di conflittualità della coppia genitoriale, a suo dire riconducibile alle caratteristiche caratteriali della donna. Il padre chiedeva quindi l'affidamento esclusivo a sé della minore o, in subordine, il collocamento presso di sé.

Nel corso del procedimento la conflittualità tra i genitori trovava molteplici conferme: nella relazione dei Servizi sociali incaricati (che procedevano anche all'ascolto della minore); nel comportamento processuale delle parti; nelle condotte delle stesse fuori dal procedimento. Emergeva poi un'incapacità dei genitori di assumere insieme qualsivoglia decisione nell'interesse della figlia, anche quelle fondamentali come le decisioni di carattere medico-sanitario, la scelta dell'attività extrascolastica o la scelta della stessa scuola, e una serie di reciproche denunce per fatti penalmente rilevanti, anche di una certa gravità.

Il Tribunale di Roma - rilevata una profonda incomunicabilità tra i genitori e una totale incapacità degli stessi di seguire e portare avanti i percorsi comuni di sostegno suggeriti dal Servizio Sociale, nonché la mancata accettazione del ruolo dell'altro e di conseguenza l'impossibilità di disporre un affido esclusivo a uno dei due genitori - sospendeva la responsabilità genitoriale in capo a entrambi e nominava un tutore, individuato pro tempore nel Sindaco del Comune di residenza della minore. La finalità espressa dalla decisione era quella di «sollevare la minore dalla permanenza in un eterno conflitto» tra i propri genitori.

La questione

La questione in esame è la seguente: accertata una situazione di conflittualità tra i genitori tale da compromettere la possibilità per gli stessi di assumere qualunque decisione congiunta nell'interesse della figlia, verificata l'incapacità di un percorso di sostegno ad aiutare gli stessi a riprendere possesso del proprio ruolo genitoriale e non sussistendo gli estremi per un affidamento esclusivo, può il Tribunale sospendere la responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori, nominando un tutore che eserciti al posto loro la responsabilità genitoriale?

Le soluzioni giuridiche

Una volta recepito l'affido condiviso come regola nel nostro ordinamento a seguito della riforma introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54, e fatti salvi i casi di pregiudizio al minore, l'affido esclusivo come possibile rimedio alla conflittualità dei genitori è stato di fatto abbandonato. Anzi, proprio la difficoltà di tutelare la figura dell'altro genitore agli occhi dei figli tipica dei casi di conflitto ha suggerito un ricorso sempre più residuale a questo istituto.

Nei casi di elevata conflittualità, dunque, i rimedi a disposizione dei tribunali sono diventati altri. Innanzitutto, l'affido ai Servizi Sociali: nella prassi si ricorre a questo istituto quando vi sono carenze genitoriali in entrambi i genitori, ma non tali da suggerire una incapacità, e una conflittualità tra gli stessi che pregiudica di fatto la possibilità di un corretto esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Di regola però in questi casi la responsabilità genitoriale è solo limitata e, sempre di regola, solo con riguardo ad alcuni specifici settori (di norma quello sanitario e quello scolastico). Tra i moltissimi provvedimenti, si vedano i recenti Trib. di Roma 15 luglio 2015, Trib. Reggio Emilia 11 giugno 2015, Trib. Roma 20 maggio 2015.

L'affido ai servizi, tuttavia, sta evidentemente mostrando segni di difficoltà nella concreta applicazione: chi conosce le situazioni di genitori conflittuali sa bene come spesso per i servizi sia impossibile curare l'esecuzione dei provvedimenti dei tribunali contro la volontà o comunque senza la collaborazione dei genitori stessi. Forse a causa delle sempre minori risorse allocate, forse a causa delle aspettative troppo alte riposte in questo rimedio, è un fatto che si sta assistendo alla ricerca da parte dei Tribunali di soluzioni diverse, maggiormente capaci di rimediare all'impasse creata dall'elevata conflittualità nella coppia genitoriale.

Alcuni tribunali di primo grado, di recente, hanno provveduto, nel caso di separazioni e divorzi particolarmente conflittuali, a nominare un curatore speciale per il minore, affidando allo stesso alcuni compiti specifici che il conflitto dei genitori pregiudicava (tra tutte, Trib. Milano, sez. IX civ., decr. 15 maggio 2014): secondo questa impostazione il giudice può nominare un curatore speciale per il minore ai sensi dell'art. 78 c.c. quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore, «per la temporanea inadeguatezza dei genitori a prendere di mira e salvaguardare l'interesse primario del figlio e per la situazione di insanabile contrasto tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti» (così Trib. Milano 15 maggio 2014).

Sempre in questa direzione, proprio il Tribunale di Roma ha adottato un provvedimento senza precedenti, sempre in un caso di altissima conflittualità tra in genitori: ha infatti disposto l'affidamento del minore (oltre ai Servizi Sociali) anche a un soggetto terzo, attribuendo allo stesso l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e individuando altresì una serie di prescrizioni che il terzo affidatario deve seguire nell'esercizio del proprio mandato (cfr. Trib. Roma, 2 ottobre 2015). In questa prospettiva il co-affidatario è quasi una longa manus del Tribunale fuori dal processo.

Altro innovativo provvedimento, adottato dal Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. IX civile, 29 luglio 2016) è quello della nomina del c.d. coordinatore genitoriale. In questo caso il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, nominando però un soggetto terzo (il coordinatore genitoriale, appunto) con “un ruolo vicario e di supporto”: aiutare i genitori nell'attuare il progetto di affido condiviso, prevenendo il ricorso all'autorità giudiziaria per sanare possibili conflitti tra i genitori; facilitare scelte condivise in materie fondamentali come quelle medico sanitarie e legate all'istruzione. Interessante notare che il coordinatore, in questa prospettiva, non ha un ruolo processuale, ma deve portare a termine i propri compiti fuori dal processo, anzi evitando laddove possibile il riacutizzarsi di un conflitto anche in sede processuale.

Mai fino ad oggi, per quanto a noi consta, si è fatto ricorso alla sospensione della responsabilità genitoriale e alla nomina di un tutore in un caso di alta conflittualità dei genitori ed espressamente solo per rimediare a questa stessa conflittualità.Il ricorso alla sospensione della responsabilità genitoriale e alla conseguente nomina di un tutore, infatti, di regola viene attuato nel caso di incapacità o impossibilità per i genitori di esercitare compiutamente la responsabilità genitoriale: il tutore, che di fatto supplisce al ruolo genitoriale esercitando la responsabilità genitoriale al posto dei genitori, viene difatti di norma nominato in caso di morte degli stessi (art. 346 c.c.) o in caso di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.).

Osservazioni

Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha assunto un provvedimento non innovativo di per sé (giacché la figura del tutore è nota nel nostro ordinamento), ma sicuramente innovativo per la ragioni alla base dell'adozione dello stesso.

Il Tribunale, infatti, ha disposto la nomina di un tutore non già in un caso di morte o decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori, ma in un caso del tutto diverso: in un procedimento instaurato dalle parti per la modifica di un decreto ex art. 337quinquies e in ragione della elevata conflittualità tra i genitori: «l'alta conflittualità tra le parti impone di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale», recita espressamente il provvedimento in commento.

Il provvedimento, evidentemente fortemente invasivo della sfera di autonomia dei genitori, ha delegato al tutore l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale senza alcuna limitazione («attribuendo allo stesso l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla minore per tutte le questioni straordinarie e di particolare rilevanza, attinenti alle scelte scolastiche, medico sanitarie, ludico ricreative, sportive, ecc., con esclusione da tali scelte dei genitori»), lasciando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permeanza presso ciascuno della figlia. Il Tribunale ha poi accompagnato la sospensione della responsabilità genitoriale con una regolamentazione molto rigida del diritto di visita del padre (il genitore collocatario è rimasto la madre), che evitasse il contatto diretto tra i genitori se non nei casi strettamente necessari, con la precisazione che il calendario può essere modificato solo con l'assenso scritto del tutore. Al tutore è altresì demandata la valutazione circa la possibilità per la minore di lasciare la casa della madre in caso di malattia (per recarsi dal padre).

Questa decisione così incisiva è stata assunta in un quadro di relativo benessere della minore, la quale – stando alla relazione dei Servizi Sociali citata nel decreto - «è apparsa serena (…), ha riferito che si diverte molto con entrambi i genitori», pur affermando di non conoscere il calendario di visita con il padre e affermando che «questa sera io non so dove dormirò». Le risorse dei genitori sono invece state giudicate in qualche modo compromesse da profonde criticità psico-caratteriali, evidenziate nel corso della precedente CTU, e dall'incapacità di aderire fino in fondo a progetti di sostegno comuni.

Dalla lettura del provvedimento emergono due profili di interesse, anche immaginando future analoghe applicazioni dell'istituto a casi simili.

Da un lato, infatti, il Tribunale è stato mosso dalla necessità di dare al Servizio Sociale l'autorità di assumere decisioni nell'interesse del minore, che un semplice affidamento con la sola limitazione della responsabilità di fatto non riesce a consentire. E questo proprio per l'incapacità dei genitori di aderire a progetti comuni e, di conseguenza di assumere decisioni comuni nell'interesse della figlia.

Dall'altro lato, poi, interessante è il salto logico compiuto dal Tribunale romano: considerare espressamente l'alta conflittualità nella coppia (e il conseguente rischio di stallo a livello decisionale e di pregiudizio per la minore) come una forma di incapacità genitoriale, che giustifica la sospensione della responsabilità stessa in capo a entrambi i genitori. Secondo il tribunale, infatti, il conflitto si è di fatto tradotto in “condotte pregiudizievoli per la minore”, che possono essere sanate solo togliendo la minore dalla “permanenza in un eterno conflitto”. Tale salto logico apre la possibilità di introdurre questo tipo di soluzione in casi analoghi, che purtroppo sono nella prassi tutt'altro che rari. Data la estrema incisività della soluzione nei diritti fondamentali dei genitori, si auspica però che soluzioni così drastiche siano adottate veramente e solamente come estrema ratio.

Guida all'approfondimento

S. Ardesi, C.Loda, Il curatore del minore, Giuffrè, 2015, 36 e 131

C. Piccinelli, S. Mazzoni, D. Carter, La coordinazione genitoriale, dagli USA un nuovo intervento di supporto per le coppie in separazione/divorzio ad elevata conflittualità cronica, in Dir. fam. e min., 15 dicembre 2014

M. Velletti, Affidamento a terzi, in Il Familiarista

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