Nomina di due co-amministratori di sostegno per assicurare la bigenitorialità

Rita Rossi
06 Maggio 2016

Possono essere nominati co-amministratori di sostegno di un giovane disabile entrambi i genitori quando il reciproco legame affettivo sia tale che l'esclusione di una delle figure parentali dal rapporto diretto con il beneficiario potrebbe essere pregiudizievole per quest'ultimo.
Massima

Possono essere nominati co-amministratori di sostegno di un giovane disabile entrambi i genitori quando il reciproco legame affettivo sia tale che l'esclusione di una delle figure parentali dal rapporto diretto con il beneficiario potrebbe essere pregiudizievole per quest'ultimo.

Del resto, l'applicazione del principio della bigenitorialità non trova un limite necessario nel compimento della maggiore età del figlio, stante l'equiparazione del figlio portatore di handicap grave ad un figlio minorenne.

Tuttavia, al fine di evitare che la nomina di un co-amministratore si riveli un ostacolo al concreto e sollecito svolgimento della misura, e per garantire ai due amministratori un'autonomia operativa, è opportuno differenziare i poteri conferiti a ciascun genitore.

Il caso

I genitori di un giovane affetto da autismo, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi della l. n. 104/1992, chiedono al giudice tutelare di Genova di essere nominati entrambi suoi amministratori di sostegno.

La mancanza totale di autonomia del giovane è indiscussa, essendo attestata dalla documentazione relativa alla sua storia clinica.

I ricorrenti chiedono che il g.t. provveda all'attivazione della misura di protezione in via urgente, in considerazione di criticità emerse nel periodo immediatamente precedente la presentazione del ricorso, rappresentate dall'acuirsi delle crisi psico-motorie del giovane e dalla necessità conseguente di intervenire con continue modifiche del piano terapeutico.

Il giudice ravvisa l'urgenza della nomina, sia per la ragione suddetta, sia per la necessità di completare pratiche amministrative relative alle risorse economiche del beneficiando.

Il g.t. dichiara inoltre sussistenti i requisiti per la nomina di entrambi i genitori alla carica di amministratori di sostegno, considerato lo stretto legame esistente con entrambi, e ritenuta la necessità di assicurare al giovane l'apporto di entrambi i genitori, così come era sempre avvenuto.

Pertanto, ritenuta l'urgenza dell'intervento di un ads provvisorio ex art. 405 c.c., il giudice dichiara sussistenti i requisiti per la nomina, riservando «a separato decreto la nomina dei genitori del beneficiario quali ads e l'individuazione dei loro compiti e poteri».

Riguardo a questi, il giudice anticipa che dovrà trattarsi di compiti separati per ambito di competenza, al fine di assicurare a ciascuno dei due amministratori di sostegno autonomia operativa, nell'interesse del beneficiario; distinguendo, conseguentemente, tra compiti relativa alla cura personae (ivi incluso l'ambito delle decisioni sanitarie) e compiti relativi alla sfera economico-patrimoniale.

La questione

Il provvedimento in commento decide positivamente la questione, già precedentemente affrontata dalla giurisprudenza, della possibilità di nomina di due co-amministratori di sostegno; e richiama l'esistenza sul punto di un orientamento consolidato in tal senso (con citazione in nota di precedenti decisioni) nonché la previsione de iure condendo di modifica del comma 3 dell'art. 405 c.c., contemplata nel progetto di l. 23 gennaio 2014 n. 1985 il cui art. 19 espressamente prevede: «Il comma 3 dell'art. 405 c.c. è riformulato come segue: «Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario»».

Il decreto genovese si sofferma sulle ragioni che motivano la nomina congiunta, valorizzando in modo particolare l'impegno sempre profuso dai due genitori nel crescere e sostenere il figlio, ponendolo al centro della loro quotidianità e nell'abnegazione con cui insieme lo hanno sempre seguito. E così, attraverso l'attribuzione delle funzioni vicarie ad entrambi i genitori, il giudice ha inteso assicurare la prosecuzione della comunione di affetti e l'efficacia delle cure fin lì prestate al giovane figlio.

Le soluzioni giuridiche

La decisione genovese investe la questione della possibilità di nominare un co-amministratore di sostegno.

Tale questione, pur dibattuta nella primissima fase applicativa della l. n. 6 del 2004, ha poi trovato soluzione positiva, e tale orientamento può dirsi, oggi, assestato.

La possibilità di nomina di un co-amministratore non è contemplata espressamente dalla legge, e pur tuttavia ammessa dalla giurisprudenza, per prima da quella modenese, espressasi favorevolmente fin dal 2005.

Con decreto del 24 ottobre 2005, infatti, il giudice tutelare affermò che «quando particolari esigenze lo richiedano, è ammissibile nominare amministratore di sostegno un professionista di fiducia del giudice per tutti gli affari patrimoniali, e co-amministratore il collaterale del beneficiario per l'assunzione di ogni iniziativa utile per la cura e per la tutela di esso e per la realizzazione delle sue esigenze esistenziali e di vita quotidiana» (Trib. Modena, 24 ottobre 2005, Riv. notariato 2006, 3, 816 (s.m.), con nota di Armati).

Nella fattispecie affrontata dal giudice modenese, l'opzione co-gestoria trovò ragione nella constatazione che il familiare candidato alla carica di ads non appariva in grado di amministrare in modo oculato gli interessi economici del beneficiario, mentre aveva le carte in regola per prendersi cura degli aspetti sanitari e di cura della persona.

Alla nomina di due amministratori di sostegno fece luogo, quindi, il g.t. di Trieste, con decreto del 10 ottobre 2006 mediante il quale il giudice ritenne opportuno affidare i due ambiti di intervento, economico-patrimoniale e di cura personae a soggetti diversi.

Più di uno poi gli esempi genovesi, richiamati nello stesso provvedimento in esame, sebbene si tratti di decisioni non pubblicate (App. Genova, decreto reso nel procedimento RVG n. 834/2011; g.t. Genova, decreto reso nel proc. n. 1160/2012 VG).

Tra i provvedimenti recenti, merita di essere ricordato un decreto del g.t. di Modena del 16 giugno 2014 (in www.giurisprudenzamodenese.it) e un provvedimento bolognese del 10 settembre 2014 (in R.A.S. n. 1597/2014).

Il decreto modenese non ha ravvisato la necessità, nella fattispecie concreta, di procedere ad una co-investitura; tuttavia, ha ribadito - con dovizia di argomentazioni - la piena ammissibilità di tale opzione, coniata nel medesimo ufficio giudiziario.

Con il provvedimento bolognese, il g.t. ha nominato co-ads di una anziana donna malata di Alzheimer, la figlia ritenendola «la persona che meglio di ogni altro può prendere decisioni personali in suo nome, conoscendola approfonditamente e potendo quindi rispettare la sua personalità, ciò che non altrettanto potrebbe l'amministratore di sostegno già nominato per le questioni economiche». La nomina del co-amministratore avveniva in un momento successivo a quella del primo ads al quale erano state attribuite funzioni relative alla gestione economico-patrimoniale; i compiti affidati al co-amministratore di sostegno riguardavano la prestazione del consenso agli accertamenti e trattamenti sanitari secondo la volontà della beneficiaria, così come espressa o ricostruibile.

Va ancora aggiunto che la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata sulla questione.

In dottrina si è osservato che il silenzio della legge sul punto non è di ostacolo all'ammissibilità della nomina di più amministratori di sostegno, soccorrendo in tal senso l'art. 356 c.c. in materia di donazione o testamento in favore di un minore.

Si ritiene che: «se in materia di potestà dei genitori o di tutela è consentito derogare all'amministrazione ed alla rappresentanza generale del genitore o del tutore attraverso la figura di un curatore speciale ex art. 356 c.c., tanto più si può ammettere che il giudice nomini, lì dove lo ritenga opportuno, ad un beneficiario più amministratori di sostegno con funzioni e competenze tra loro differenti. Ciò in quanto la specialità dell'art. 356 c.c. non vieta che da questo possa trarsi il principio in virtù del quale è ammissibile la coesistenza, nell'ambito della stessa tutela/potestà/amministrazione di sostegno, di due o più amministratori con compiti specifici e funzioni differenti» (Armati, Il coamministratore di sostegno dotato di funzioni proprie, Riv. notariato, fasc.3, 2006, 819).

Più semplicemente può dirsi che la possibilità di nomina del co-amministratore di sostegno si regge sullo stesso dna della misura di protezione, sul suo essere strumento flessibile ed adattabile alle necessità di cura e agli interessi di vita del beneficiario. La doppia investitura potrà dunque trovare spazio in tutti i casi in cui il giudice, tenuto conto delle pieghe della fattispecie concreta, la reputi più consona alla protezione degli interessi del beneficiario.

Osservazioni

La decisione in commento conferma la linea interpretativa assolutamente maggioritaria, favorevole alla possibilità di nominare due amministratori di sostegno o di affiancare all'ads già nominato un co-amministratore.

Essa, tuttavia, si presenta particolarmente istruttiva e innovativa per avere saputo coniugare e fondere in una soluzione armonica, l'esigenza di salvaguardia degli interessi del beneficiario, così come vuole la l. n. 6/2004, con principi consacrati dal legislatore sul terreno contiguo della famiglia. La scelta di nominare entrambi i genitori del giovane beneficiario suoi amministratori di sostegno è stata scrupolosamente motivata dal giudice con la necessità di assicurare a quel giovane l'apporto di cura e affettivo di papà e mamma, ugualmente importanti per lui. Ecco, dunque, la felice sintesi scaturitane tra diritto al sostegno per la persona portatrice di disabilità e diritto alla bigenitorialità, per la persona ancora bisognosa della presenza accudiva di padre e madre.

Guida all'approfondimento

-V. Armati, Il co-amministratore di sostegno dotato di funzioni proprie (nota a Trib. Modena, 24 ottobre 2005), Riv. notariato, fasc. 3, 2006, 819

- P. Cendon e R. Rossi, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, t. I. 654-660, t. II, 947, Torino, 2009

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