La vis attractiva del giudice ordinario nei provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale

Francesca Tizi
06 Giugno 2016

Il Tribunale per i minorenni, successivamente adito, non è competente a decidere su richieste di provvedimenti ablativi in pendenza, di fronte al Tribunale ordinario, di procedimento ex art. 710 c.p.c. avente ad oggetto la responsabilità genitoriale.
Massima

Il Tribunale per i minorenni, successivamente adito, non è competente a decidere su richieste di provvedimenti ablativi in pendenza, di fronte al Tribunale ordinario, di procedimento ex art. 710 c.p.c. avente ad oggetto la responsabilità genitoriale. Tuttavia, la vis attractiva del giudice ordinario opera solo ove il giudizio relativo al conflitto coniugale sia instaurato anteriormente alla domanda limitativa della responsabilità genitoriale.

L'identità delle parti dei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del p.m. Infatti, sia nell'uno che nell'altro giudizio le parti in senso formale e sostanziale (i genitori) sono le stesse, dal momento che nella loro sfera personale e giuridica ricadranno gli effetti dei provvedimenti adottati.

Il caso

Il Tribunale per i minorenni investito dal p.m., su istanza formulata da uno dei genitori mirante all'accertamento dei presupposti per la pronuncia di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, declinava la propria competenza, sottolineando come la stessa dovesse essere radicata di fronte al Tribunale ordinario presso cui era già pendente tra i coniugi giudizio, ex art. 710 c.p.c., avente, tra l'altro, come specifico oggetto anche il regime di affidamento del figlio.

Proposto avverso la decisione del Tribunale per i minori regolamento di competenza, la Cassazione stabiliva la competenza del Tribunale ordinario, sottolineando come la modifica di competenza introdotta dal novellato art. 38 disp. att. c.c. abbia come fine, non già l'esclusione della competenza del giudice minorile in materia di responsabilità genitoriale, quanto piuttosto l'evitare la proposizione strumentale di nuove istanze dirette a spostare la competenza nonché la pronuncia di più giudici sul medesimo oggetto con il conseguente rischio di un possibile contrasto di provvedimenti.

La questione

Il provvedimento annotato risolve, in ordine ai procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il conflitto di competenza tra giudice minorile, nel caso di giudizio attivato dal p.m., e giudice ordinario, di fronte a cui sia già pendente, su domanda di parte, giudizio di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c..

Le soluzioni giuridiche

Il nuovo art. 38 disp. att. c.c., come modificato dalla l. n. 219/2012, ha posto sin dalla sua entrata in vigore dubbi interpretativi sul riparto di competenza tra Tribunale ordinario e minorile in merito ai provvedimenti de potestate.

L'ambito di competenza del Tribunale per i minorenni, pur continuando ad estendersi ai giudizi di cui agli artt. 330-335 c.c., appare fortemente ridimensionato dal citato art. 38, comma 1, a norma del quale, per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c., questa sarebbe esclusa ove «sia in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione, divorzio o ai sensi dell'art. 316 c.c.; in tali ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati nelle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario».

Invero, la formulazione del novellato art. 38 disp. att. c.c. è stata oggetto di diverse proposte interpretative, posto che, se, da un lato, la disposizione prevede un'indubbia proroga della competenza del giudice ordinario per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c., dall'altro lato, sono stati sollevati dubbi in ordine alla sua estensione ai provvedimenti di cui all'art. 330 c.c..

Secondo un primo orientamento (Cfr.: Trib. min. Catania, 22 maggio 2013, in www.affidamentocondiviso.it; Trib. min. Brescia, 1 agosto 2014, in Fam. Dir., 2014, 1, 60; Trib. min. Milano, 11 dicembre 2013, in Fam. Dir., 2014, 7, 680 con nt. F. TOMMASEO, Provvedimenti limitativi de potestate e competenza "per attrazione" del giudice ordinario; A. GRAZIOSI, Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinnanzi a tribunale ordinario, in Fam. Dir., 2013, 263 ss., spec. 266 e 270. V., inoltre, Protocollo d'intesa in tema di riparto di competenza nelle ipotesi di interventi limitativi della potestà genitoriale, in Fam. Dir., 2013, 634 ss., 10 aprile 2013 stilato tra i Tribunali ordinario e minorile della provincia di Brescia con commento F. DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile, ivi, 619 ss.) la proroga di competenza del giudice ordinario sarebbe limitata ai procedimenti di cui all'art. 333 c.c. con la conseguente esclusione della competenza del giudice ordinario a pronunciare provvedimenti ablativi, ex art. 330 c.c., della responsabilità genitoriale.

Accanto a quella indicata si pone, di contro, una diversa linea interpretativa (CEA, Profili processuali della legge n. 219/2012, in Il Giusto Proc. Civ., 2013, 215 ss., spec. 222; F. TOMMASEO, I profili processuali della riforma della filiazione, in Fam. Dir., 2014, 526 ss., spec. 529 e s.; F. DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile, cit., 625; N. POLISENO, Il nuovo riparto di competenza per le controversie in tema di filiazione e il rito applicabile, in Il Giusto Processo Civile, 2013, 543 ss., spec. 554; Trib. Milano, 3 ottobre 2013, in Fam. Dir., 2014, 589, con nt. adesiva di F. MASCIA, Riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni: presupposti e limiti della nuova competenza c.d. per attrazione, alla luce della legge n. 219 del 2012) che sembra aver trovato, nel tempo, l'avallo della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 26 gennaio 2015, n. 1349, in Giur. It., 2015, 1107, con nt. F. TIZI, Competenza del Tribunale ordinario sull'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale; Cass. civ., 12 febbraio 2015, n. 2833, in Diritto & Giustizia, 2015, 13 febbraio, con nt. DI LALLO).

Tale linea è seguita anche dalla decisione in esame secondo cui l'estensione della competenza del giudice ordinario, in pendenza di giudizio di separazione ecc., si verificherebbe anche in relazione alle controversie di cui all'art. 330 c.c., purché il giudizio relativo al conflitto familiare sia instaurato anteriormente all'azione rivolta in via principale all'ablazione o limitazione della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., 12 febbraio, 2015, n. 2833, cit.).

Oltre a ciò la S.C. ribadisce anche il principio espresso da Cass. civ., 26 gennaio 2015, n. 1349, cit., secondo cui alla proroga di competenza ordinaria non sarebbe di ostacolo l'attivazione del procedimento ablativo della responsabilità genitoriale di fronte al giudice minorile da parte del p.m.: l'identità delle parti dei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del p.m, essendo sufficiente che nel giudizio sull'affidamento e nell'azione ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. siano parti i genitori, nella cui sfera giuridica e personale ricadono gli effetti di tali pronunce (Contra Trib. min. Brescia, 1 agosto 2013, in Fam. Dir., 2014, 60, con nt. RUSSO, La competenza nei procedimenti de potestate dopo la novella dell'art. 38 disp. att. c.c.: il principio di concentrazione delle tutele e i rapporti tra giudice specializzato e giudice ordinario). Inoltre, sarebbe, sempre e comunque, possibile per il p.m. presso il Tribunale dei minori, organo di impulso, trovare un raccordo, nei limiti di cui all'art. 70 c.p.c., con l'omologo ufficio presso il Tribunale ordinario.

Osservazioni

I giudici di legittimità offrono, dunque, un'interpretazione sistematica dell'art. 38 disp. att. c.c. nella consapevolezza che l'estensione dell'operatività della proroga di competenza del giudice ordinario si fondi sulla volontà del legislatore di concentrazione delle tutele. Soprattutto là dove - ipotesi che, peraltro, si verifica nella maggior parte dei casi - le parti propongano contemporaneamente domanda di limitazione e di ablazione della responsabilità genitoriale.

A ben vedere, infatti, la riforma, con il prevedere il nuovo riparto di competenze in materia minorile, cerca essenzialmente di uniformarsi, per risolvere una serie di problematiche sottese alla l. n. 54/2006, alla giurisprudenza (Cass. civ., ord. 5 ottobre 2011, nn. 20354, 20352, 20353 e 20357, in Fam. Dir., 2013, 494 ss., con nt. ASTIGGIANO, Riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni: la suprema Corte ha precorso la legge n. 219/2012) anteriore alla novella che, senza che fosse intervenuta una generale modifica delle regole di competenza, aveva in materia di provvedimenti de potestate ampliato, per ragioni di connessione, la competenza del giudice ordinario.

Orbene, proprio alla luce di ciò, l'interpretazione offerta dalla pronuncia in commento appare perfettamente aderente allo spirito della l. n. 219/2012, in quanto riduce i tempi della tutela giurisdizionale, con innegabili conseguenze sul piano, non solo del principio di concentrazione, ma anche della ragionevole durata del processo (in tal senso v. anche F. ASTIGGIANO, op. cit., 501-501). Ciò a prescindere dall'iniziativa processuale del p.m. presso il Tribunale per i minorenni, dal momento che negare la vis attractiva in tale circostanza avrebbe il risultato di permettere alle parti di spostare la competenza dal giudice del conflitto familiare, presso cui è in corso giudizio sull'affidamento dei minori, a quello minorile con una possibile conseguente duplicazione di provvedimenti.