La Procura della Repubblica di Milano modifica le linee guida per la negoziazione assistita

Redazione Scientifica
06 Agosto 2015

La Procura della Repubblica di Milano a seguito della Circolare del Ministero della Giustizia del 30 luglio 2015, modifica le Linee Guida per la convenzione di negoziazione assistita.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano:

  • visto l'art. 6 comma 3 l. n. 162/2014;
  • vista la Circolare del Ministero della Giustizia in data 30 luglio 2015 con cui si dispone, tra l'altro, che «le segreterie giudiziarie istituiranno inoltre un archivio contenente la copia conforme all'originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. L'originale verrà invece restituito all'avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'ufficiale dello stato civile» (vedi News Il Ministero della Giustizia fornisce istruzioni e chiarimenti sulle modalità applicative della convenzione di negoziazione assistita in Ilfamiliarista.it);
  • condividendo l'orientamento del Ministero della Giustizia, contrario alla prassi instaurata dalla stessa Procura, e rilevato che nelle Linee Guida alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 l. n. 162/2014 del 9 giugno 2015 (vedi News La Procura di Milano aggiorna le linee guida in materia di negoziazione assistita alla legge sul c.d. "divorzio breve" in Ilfamiliarista.it) era fatta espressa riserva di modificare tale prassi all'esito del quesito da porre al Ministero della Giustizia

dispone la modifica delle richiamate Linee guida «stabilendosi che l'originale dell'accordo verrà restituito all'avvocato che ha presentato la convenzione, o quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati per la successiva trasmissione all'Ufficiale dello stato civile; mentre la copia conforme verrà trattenuta dalla “Segreteria affari civili” di questo Ufficio, e conservata nell'apposito archivio». Il provvedimento ha efficacia dal 1 settembre.

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