È incostituzionale negare la pensione di reversibilità alla madre separata, se riceve gli alimenti
06 Ottobre 2015
La vicenda. Una donna ricorreva per l'accertamento del diritto alla metà della pensione privilegiata di reversibilità, in quanto madre di un giovane deceduto durante il servizio militare. La madre, separatasi poi dal marito, riceveva da questi un assegno di mantenimento. Le autorità negavano alla donna il diritto a percepire la metà della pensione, già attribuita al padre del ragazzo, in applicazione del d.P.R., n. 915/1978, che disciplina il diritto alle pensioni indirette di guerra. La questione giungeva, poi, avanti la Corte dei Conti, che sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, commi 1 e 3, d.P.R. n. 915/1978 in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost..
Perché la disposizione sarebbe incostituzionale?
La parola alla Consulta. Il d.P.R. n. 915/1978 pone, solo per la madre separata, come condizione alla pensione il mancato ricevimento degli alimenti da parte del marito. Quella che quindi si va a delineare è una chiara, ma soprattutto, ingiustificata discriminazione: la disparità di trattamento tra la madre separata e quella vedova – spiega la Corte Costituzionale - «non trova idonea giustificazione nella particolare natura del reddito derivante dall'assegno periodico alimentare (o di mantenimento) corrisposto dal coniuge». Tale disciplina, inoltre, si fonda su una concezione dei rapporti familiari ormai superata: quello che si è andato ad affermare oggi è infatti il principio di parità tra i coniugi, sicché «l'origine del reddito non può costituire una valida ragione giustificativa della ravvisata disparità di trattamento» tra i coniugi separati.
Sulla base di tali motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1 e 3, d.P.R. n. 915/1978. |