Il genitore sociale può agire ex art. 333 c.c.: lo dice la Consulta
06 Ottobre 2016
La Consulta, con decisione del 5 ottobre 2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di Appello di Palermo, dell'art. 337-ter c.c. nella parte in cui, pur riconoscendo il diritto del figlio a mantenere rapporti con gli ascendenti e i parenti di entrambi i genitori, non consente al Giudice di garantire il mantenimento dei rapporti instaurati, nell'interesse del minore, con soggetti diversi dal ramo parentale, ove ugualmente significativi (nel caso di specie, l'ex partner omoaffettiva della madre biologica). La Corte costituzionale ha chiarito che l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, di un rapporto significativo intrattenuto dal minore con soggetti esterni al nucleo parentale può integrare un'ipotesi di condotta «comunque pregiudizievole al figlio», nei confronti della quale già l'art. 333 c.c. riconosce in capo al Giudice (minorile) il compito di adottare «i provvedimenti convenienti»nel caso concreto. Ne consegue l'insussistenza del vuoto di tutela dell'interesse del minore lamentato dal Giudice rimettente. Per la Consulta dunque il minore ha diritto di mantenere rapporti anche con il genitore sociale, ma in caso di opposizione del genitore biologico la norma cui fare riferimento è l'art. 333 c.c. e non l'art. 337-ter c.c. che riguarda i rapporti tra il figlio e i genitori biologici o affettivi.
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