Inammissibile la rappresentanza con procuratore speciale in caso di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile
06 Dicembre 2016
A seguito delle richieste di parere pervenute in merito alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all'ufficiale di stato civile ex art. 12 d.l. n. 132/2014, il Ministero dell'Interno ha chiesto di conoscere il parere del Ministero della Giustizia.
Tali richieste, in particolare, facevano riferimento al decreto del 14 dicembre 2015 con il quale il Tribunale di Milano ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi per il compimento degli atti ex art. 12 d.l. n. 132/2014 non esclude la possibilità, per uno di essi, di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale. L'utilizzo dell'avverbio “personalmente” nel comma 3 della norma citata, infatti, compare anche nella procedura giurisdizionale senza, però, precludere il ricorso a tale facoltà.
Nel proprio parere, al contrario, il Ministero della Giustizia ritiene pacifico, secondo un'interpretazione letterale del comma 3 dell'art. 12 d.l. n. 132/2014 che l'ufficiale di stato civile debba interloquire con i coniugi personalmente. A tal proposito, non può costituire argomento decisivo, come ritenuto dal Tribunale di Milano, il fatto che la legge sul divorzio preveda ex art. 4, comma 7, l. n. 898/1970 che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l'assistenza del difensore. In questo caso, infatti, la possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento giudiziale di divorzio è consentita solo qualora sussistano tali gravi e comprovati motivi, specificazione non contenuta nell'art. 12, comma 3, d.l. n. 132/2014. Un'interpretazione letterale della norma si rende necessaria al fine di consentire, poichè si opera in un contesto di degiurisdizionalizzazione, la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti proprio grazie alla prevista comparizione personale delle stesse dinanzi all'ufficiale di stato civile che le deve ricevere. Pertanto, il Ministero conclude che, allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti indicati nell'art. 12 d.l. n. 132/2014. |