Riconosciuto il diritto dei nonni solo se la mancata relazione con essi è pregiudizievole per il minore
07 Dicembre 2016
I nonni materni hanno proposto ricorso ex art. 317-bis c.c. presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per vedere riconosciuto il diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote, rapporti che, secondo i ricorrenti, venivano impediti “in modo assoluto” dal padre il quale però, costituendosi in giudizio, evidenziava che la figlia vedesse i nonni materni nei periodi di tempo in cui questa era collocata presso la madre.
Il Tribunale ha respinto la richiesta precisando che «l'azione in giudizio degli ascendenti rientra nell'alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c.» e che il diritto dei nonni merita tutela «in quanto la mancata significativa relazione con essi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore». Si tratta, pertanto, di un diritto «che soccombe» rispetto a quello del minore a condurre un'esistenza serena, lontana dalle ripercussioni di un eventuale rapporto conflittuale tra genitori e ascendenti. L'art. 317-bis, comma 2, c.c. impone al giudice di adottare i provvedimenti più idonei a tutelare l'interesse del minore e non a soddisfare i desideri dei nonni. Tale norma, inoltre, attiene alle specifiche ipotesi in cui a questi ultimi sia impedito l'esercizio del relativo diritto e non risponde, viceversa, alla mera necessità di regolamentazione dei rapporti con i nipoti. |