Riconosciuta la sentenza straniera di divorzio anche se in Italia pende il procedimento di separazione
09 Dicembre 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24542/2016 depositata il 1 dicembre, alla luce di tale considerazione e dell'applicazione degli artt. 31 e 64, lett. f), l. n. 218/1995 ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
La vicenda. Il caso in esame riguarda due coniugi, entrambi di nazionalità albanese, che avevano contratto matrimonio in Albania. La moglie chiedeva al Tribunale italiano di pronunciare la separazione personale dal marito il 30 aprile 2010. Quattro mesi dopo, il marito adiva il Tribunale albanese chiedendo, in applicazione della legge albanese, di pronunciare il divorzio dalla moglie. Durante la pendenza del procedimento italiano, interveniva la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice albanese che scioglieva il vincolo matrimoniale tra le parti.
Il ragionamento della Suprema Corte. La Corte di Cassazione adita dal marito ha ritenuto, invece, con un ragionamento logico lineare che la sentenza di divorzio albanese era dotata di tutti i requisiti richiesti dalla legge di diritto internazionale privato per trovare riconoscimento ed ingresso nell'ordinamento italiano.
Legge applicabile. L'art. 31, comma 1, l. n. 218/1995 prevede che la separazione o il divorzio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda. In mancanza di una nazionalità comune, si applica la legge dello Stato nella quale è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale. I due coniugi erano entrambi albanesi e, pertanto, la legge applicabile deve essere quella albanese, non trovando applicazione la seconda parte della norma formulata in via subordinata.
Riconosciuta la sentenza albanese. In virtù di tutte le norme analizzate, in considerazione del fatto che nel caso di specie ricorre la condizione soggettiva (essendo i due procedimenti tra le stesse parti), la condizione temporale (essendo il procedimento italiano stato introdotto precedentemente rispetto a quello albanese) ma non anche quella oggettiva (il procedimento separativo e divorzile, infatti, hanno oggetto differente in quanto il secondo, a differenza del primo, è idoneo a determinare lo scioglimento del vincolo e la perdita dello status coniugale), la Corte di Cassazione riconosce nell'ordinamento italiano la sentenza di divorzio, ritenendo non applicabile l'art. 64, lett. f), l. n. 219/1995.
*Fonte www.dirittoegiustizia.it |