L'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti è regolato dal principio della domanda

Redazione Scientifica
07 Gennaio 2016

Il genitore che agisce per ottenere il rimborso o il concorso dell'altro genitore per le spese di mantenimento del figlio maggiorenne, è titolare di una pretesa creditoria autonoma da quella che avrebbe potuto far valere il figlio stesso sicché nel giudizio di separazione...

Il genitore che agisce per ottenere il rimborso o il concorso dell'altro genitore per le spese di mantenimento del figlio maggiorenne, è titolare di una pretesa creditoria autonoma da quella che avrebbe potuto far valere il figlio stesso sicché nel giudizio di separazione deve ritenersi che la rinuncia all'assegno di mantenimento formulata dal genitore con cui convive sia pienamente valida ed efficace.

L'art. 6, comma 9, l. n. 898/1970, come l'art. 155, comma 7, c.c., disponendo in materia di separazione che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento «possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice», introducono una deroga alle regole generali sull'onere della prova e sul principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Tale disciplina derogatoria, voluta espressamente dalla legge, trova la sua giustificazione nella esigenza di massima tutela dei figli minori nonché nella necessità che tutti i provvedimenti – compresi quelli di natura patrimoniale – siano adottati nell'interesse morale e materiale della prole; di qui l'ulteriore conseguenza per cui l'interesse superiore del minore è tale da infrangere anche il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, attribuendo poteri di ufficio al giudice che, proprio per la loro eccezionalità, non possono estendersi anche nei confronti dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Ne deriva che i provvedimenti officiosi non possono che riguardare i soli figli minori, in quanto i figli maggiorenni – pur non autosufficienti – sono titolari di un proprio diritto al mantenimento, che sono liberi di esercitare o non esercitare, sicché deve ritenersi che l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti è governato dal principio della domanda e, pertanto, la relativa richiesta deve essere veicolata all'interno del processo in ossequio alle regole generali.

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