È frutto di una prassi distorta dare per scontata la collocazione dei minori presso la madre
07 Febbraio 2017
Massima
Entrambi i genitori si devono presumere idonei ad esercitare le loro responsabilità genitoriali e addivenire affidatari e collocatari dei figli. Il caso
In un procedimento relativo all'affidamento del figlio minore da parte di due genitori, il Tribunale di Catania, a scioglimento di una riserva assunta in udienza e successivamente all'esame delle risultanze peritali in ordine ai rapporti tra le parti ed il loro figlio, ha emesso un'approfondita ordinanza che merita di essere esaminata per la innovatività ed il rispetto del principio giuridico della “uguaglianza “ genitoriale. Nel determinare, infatti, quale genitore debba essere il prevalente collocatario e quale assetto e gestione dovranno essere determinati dal Giudice a seguito della separazione dei genitori, il Tribunale sottolinea che dovrà essere data priorità al corretto sviluppo intellettuale dei minori, alla loro serenità interiore ed al loro equilibrio psichico, senza mai trascurare che il raggiungimento di tale obbiettivo richiede comunque un sereno apporto di entrambi i genitori. Il compito e la responsabilità del genitore collocatario dovranno principalmente essere quelle di adoperarsi con ogni mezzo e con il massimo impegno affinché il minore mantenga un valido e costante rapporto con l'altro genitore, superando a tal fine anche i rancori e la disistima che eventualmente nutre nei suoi confronti. L'incapacità e la mancanza di volontà dei genitori di superare le faziosità personali, infatti, è causa di pregiudizio all'equilibrio psichico ed alla serenità dei figli. Premesso dunque, da parte dell'estensore della ordinanza in esame, che un provvedimento autoritativo del Giudice può tendere alla ricerca del più giusto assetto, ma non può di certo sopperire alla mancanza di impegno da parte dei genitori nell'evitare il loro conflitto personale né all'ostruzionismo eventuale che uno dei due metta in atto nei confronti dell'altro circa il rapporto con i figli, il Tribunale di Catania opta, nel caso di specie, per la scelta del padre quale genitore prevalentemente collocatario. Le risultanze peritali, infatti, hanno fatto emergere il padre quale genitore maggiormente equilibrato, psicologicamente più solido e più orientato ai doveri verso i figli e le loro necessità. La madre, per contro, è risultata essere più fragile e prioritariamente orientata al bisogno di risolvere le sue problematiche personali rispetto a quelle inerenti le necessità dei figli. Il giudice catanese, dunque, dispone l'affido condiviso del minore con collocamento dello stesso presso il padre, predisponendo di conseguenza i tempi di permanenza del minore presso la madre, tenendo conto anche della distanza geografica che separa i genitori. All'uopo, viene data la priorità ai modi ed ai tempi che i coniugi concorderanno e, in mancanza di accordo, nel momento in cui i genitori abiteranno nella stessa città, viene stabilito che la madre potrà stare con il figlio un pomeriggio alla settimana, un sabato ed una domenica alternati ogni mese, 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, sette giorni nel periodo natalizio, alternativamente di anno in anno comprensivi del Natale e del Capodanno e tre giorni durante il periodo Pasquale. Nel caso in cui i genitori continueranno ad abitare in città diverse, viene dal Tribunale catanese mantenuto il suddetto palinsesto relativo ai periodi festivi (estate, Pasqua e Natale) consentendole inoltre di stare con i figlio sette giorni consecutivi al mese recandosi nella città dove vive il minore e per quattro giorni consecutivi ogni due mesi nella città in cui vive la madre. Quest'ultima, infine, viene onerata dal Giudice dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento a favore del marito della somma di € 500,00 mensili. La questione
Il provvedimento in esame affronta la questione relativa a quale debba essere il prevalente genitore collocatario e quale assetto e gestione dovranno essere determinati dal Giudice a seguito della separazione dei genitori. Le soluzioni giuridiche
Interessante e innovativa l'ordinanza del Tribunale di Catania sia per le considerazioni psico-giuridiche che pongono l'interesse del minore al centro delle attenzioni dell'organo giudicante, sia per il superamento di una diffusa prassi che tende a considerare automaticamente la madre quale genitore prevalentemente collocatario a seguito di intervenuta separazione. I principi cui si ispira la decisione del Giudice sono dichiaratamente e volutamente ispirati al superamento di un “non confessato pregiudizio di fondo” secondo il quale i figli piccoli sarebbero principalmente delle madri e che ai padri verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri, nonché che il collocamentonaturale dei figli dovrebbe essere presso la madre ed, infine, che l'affidamento presso il padre dovrebbe ritenersi innaturale ed eccezionale e, all'uopo, dettagliatamente motivato. Rileva, al contrario, il Giudice catanese che, sia in base alla legislazione nazionale sia in base ai condivisi principi etici, i genitori sono paritari, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e che entrambi devono considerarsi idonei ad esercitare la responsabilità genitoriale, salva prova contraria. Conseguentemente, il dovere del Giudice, nell'individuare quale genitore sarà il collocatario prevalente, è quello di valutare l'idoneità genitoriale di entrambi, con lo stesso peso e la stessa misura. Spesso, aggiunge il tribunale, il padre presso il quale venga decisa la prevalente collocazione del figlio, si rende maggiormente conto dei problemi quotidiani relativi ai minori e riesce a dimensionare adeguatamente il proprio ruolo ed a esercitarlo con maggiore oggettività rispetto alle madri che, frequentemente, si convincono di essere indispensabili ed uniche custodi del bene dei figli. Rimane l'incontrastato principio etico e giuridico secondo cui è dovere di entrambi i genitori impegnarsi per esercitare concretamente i loro diritti ed i loro doveri relativi alla assistenza, cura, sviluppo affettivo, crescita morale e materiale dei figli affinché la separazione non li privi dell'indispensabile contributo di entrambi. In base alle suddette considerazioni, il Tribunale ritiene che nella scelta del genitore prevalentemente collocatario debba essere valutato con ordine di priorità l'atteggiamento del genitore, padre o madre che sia, che anteponga l'interesse personale e/o di ripicca e rivalsa a quello preminente dei figli. Quest'ultimo, infatti, per la sua realizzazione necessita della collaborazione di entrambi. Il genitore, pertanto, che sarà ritenuto più adeguato ad avere i figli collocati presso di sé, sarà quello maggiormente in grado di comprendere le esigenze dei figli stessi e orientato all'adozione di soluzioni condivise, padre o madre che sia. Osservazioni
La concreta realizzazione del supremo interesse del minore, richiamata e imposta dalla legislazione nazionale ed internazionale, passa attraverso il preliminare superamento della tendenza (definito dal tribunale catanese «pregiudizio di fondo») a considerare la madre, a prescindere da ogni valutazione che sottenda la perfetta uguaglianza tra i genitori, quale genitore presso cui “naturalmente” debba essere collocato un figlio minore in caso di separazione. Molto interessante, a parere di chi scrive, è la riflessione del giudice che ipotizza, con intento proiettivo, che una maggiore ricorrenza statistica di provvedimenti giudiziari che collocassero i figli presso i padri, contribuirebbe alla diminuzione del numero dei «padri disimpegnati» e delle «madri proprietarie». É indubbio, infatti, che tale tendenza, che così spesso vediamo realizzarsi nella vita quotidiana, provoca sovente significativi danni alla serena crescita ed alla educazione dei figli. Vale altresì la pena osservare che la motivazione e la decisione assunta dal Tribunale con l'ordinanza in esame, appare corredata da un approccio emotivo umano e responsabile: non va trascurato, infatti, che lo stesso Giudice premette che la scelta del genitore collocatario, nell'ambito di una separazione, per quanto oggettivamente necessaria, è difficile e dolorosa perché sancirà una delle inevitabili conseguenze della separazione, ovvero che il minore dovrà convivere con una maggiore tendenziale stabilità con uno solo dei genitori. Da qui, la consapevolezza che qualsiasi decisionegiudiziale è passibile di essere fonte di dolori e difficoltà. A prescindere, dunque, dalla assunta decisione di collocare il minore presso il padre, va accolto il monito rivolto dal Giudice catanese ai genitori di adoperarsi per condurre la loro lite sul piano costruttivo e funzionale agli interessi dei figli, accogliendo, rispettando e attuando in modo positivo e finalizzato la decisione presa. |