Gli alimenti si chiedono in separato giudizio e solo per le convivenze cessate dopo il 5 giugno
07 Febbraio 2017
Il caso. Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, parte ricorrente ha introdotto anche una domanda di alimenti per sé, assumendo, ex l. n. 76/2016, l'avvenuta cessazione della convivenza in data antecedente il 5 giugno 2016.
Inammissibile la domanda di alimenti introdotta nel giudizio ex art. 38 disp. att. c.c.. In via preliminare, il Tribunale di Milano si pronuncia sull'inammissibilità della domanda in materia di alimenti, regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 433 ss. c.c. e processuale ex artt. 163 e ss. c.p.c.: l'azione va introdotta con atto di citazione, è competente il giudice ordinario in composizione monocratica, senza l'intervento del PM. Inoltre, all'istituto degli alimenti va ricondotta la domanda alimentare del convivente di fatto ex art. 1, comma 65, l. n. 76/2016. Alla luce delle differenze di rito intercorrenti tra la domanda di alimenti e quella relativa alla responsabilità genitoriale, il Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda alimentare presentata in un giudizio camerale ex art 38 disp. att. c.c., richiamando l'art. 40 c.p.c. che consente nello stesso processo un cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (ex artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo di contro la possibilità di presentare più domande connesse soggettivamente ma caratterizzate da riti diversi. Né il cumulo delle domande risulta, nel caso di specie, giustificato da economia processuale: se da un lato infatti, la trattazione contestuale delle due cause evita ai conviventi una pluralità di processi, dall'altro rischia di rallentare la trattazione delle controversie minorili, per le quali il legislatore ha previsto un rito semplificato che, in caso di conflitto genitoriale, consente la rapida adozione di misure definitive nei confronti dei minori.
Data di cessazione della convivenza: elemento costitutivo della domanda alimentare. Infine, il Tribunale rileva ex officio l'inammissibilità della domanda di alimenti per convivenze cessate prima dell'entrata in vigore della l. n. 76/2016. La legge in questione, infatti, ha introdotto il diritto agli alimenti in favore del convivente more uxorio solo per le convivenze cessate a partire dal 5 giugno 2016. Il diritto agli alimenti, osserva il Tribunale milanese, «sorge infatti nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame». Nell'ipotesi di specie, al contrario, la ricorrente non ha indicato la data di cessazione della convivenza e quindi non ha allegato un elemento costitutivo della domanda che grava sull'alimentando. |