Separazione e divorzio riuniti davanti allo stesso Giudice
07 Marzo 2016
Il caso. Tizio e Caia hanno in corso una separazione giudiziale, nell'ambito della quale il Tribunale ha già pronunziato sentenza parziale sullo status, rimettendo la causa in istruttoria per le domande accessorie (addebito, responsabilità genitoriale, contributi al mantenimento). Nel frattempo, uno dei due coniugi deposita ricorso per divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 comma 2 lett. b), così come modificato dalla l. n. 55/2015 (un anno dall'autorizzazione a vivere separati). Per effetto del Protocollo in uso presso il Tribunale lombardo, il procedimento di divorzio viene assegnato allo stesso Giudice (in qualità di Presidente prima e Giudice Istruttore poi) del procedimento di separazione.
Determinazione delle aree di competenze del Giudice della separazione e del Giudice del divorzio. Nell'ordinanza in esame, elaborando gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, il Tribunale di Milano precisa che, dalla data di deposito del ricorso per divorzio (o quantomeno dall'adozione dei provvedimenti ex art. 4 l. n. 898/1970), il Giudice della separazione perde la potestas dedicendi: a) sulle domande inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale e dunque sulle domande di affido, collocamento prevalente e diritto di visita, trattandosi, all'evidenza, di provvedimenti de futuro; b) sulle questioni economiche, per il periodo successivo al deposito del ricorso per divorzio (o quantomeno per quello successivo ai provvedimenti provvisori divorzili).
Possibile riunione dei giudizi. Come sopra evidenziato, presso il Tribunale di Milano (così come presso quello di Roma e quello di Verona) pendente la separazione, il giudizio di divorzio viene assegnato al medesimo giudice che si occupa della prima causa. In questa situazione, secondo il Tribunale di Milano, «ove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata, il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l'opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell'art. 274 comma 1 c.p.c., trattando di cause connesse realizzando così una riunificazione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo status) e procedimento divorzile», al fine di «garantire la più sollecita definizione» di entrambi i giudizi e, dunque, della crisi coniugale. |