Domanda di decadenza ex art. 330 c.c. pregiudiziale a quella di affidamento esclusivo: quale Tribunale è competente?
07 Marzo 2017
Il caso. La ricorrente, madre di una bambina nata fuori dal matrimonio, ha chiesto al Tribunale di Milano una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.. Ha altresì chiesto l'affidamento esclusivo della figlia al genitore non dichiarato decaduto.
Tribunale ordinario o Tribunale per i minorenni: chi è competente? Secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte (Cass. n. 1349/2015), la portata applicativa dell'art. 38 disp. att. c.c. (come riscritto dalla l. n. 219/2012) deve essere interpretata nel senso che per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. la competenza è attribuita in via generale al Tribunale per i minorenni; qualora, tuttavia, sia pendente un giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. (e fino alla sua definitiva conclusione) le azioni dirette a ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale proposte successivamente e richieste con un unico atto introduttivo spettano al Giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario se risulta ancora pendente il giudizio di primo grado. Tali principi, però, non sono di applicazione immediata nel caso di specie. Se è vero, infatti, che parte ricorrente invoca una pronuncia decadenziale ex art. 330 c.c. è pur vero che questa risulta pregiudiziale alla richiesta di assunzione di provvedimenti tipici ex artt. 337-bis ss. c.c. che si configurano, in rapporto di consequenzialità e dipendenza, rispetto all'accoglimento della domanda principale. Ritiene, quindi, il Tribunale che nella fattispecie in esame non si assista a un «giudizio ex art. 316 c.c. “pendente” ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti». Il Tribunale dichiara, quindi, la propria incompetenza ravvisandola, invece, in capo al Tribunale per i minorenni. |