Negoziazione assistita: la parte, anche se professionista avvocato, non può autoassistersi
07 Aprile 2016
Il caso. Veniva depositata la richiesta di autorizzazione dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita intercorso tra un uomo, assistito in proprio in quanto avvocato, e il coniuge, assistito da un legale.
Il ruolo tecnico dell'avvocato… Il Procuratore della Repubblica, chiamato a valutare l'accordo di negoziazione assistita, in veste di sorvegliante dell'osservanza delle leggi e della pronta e regolare amministrazione della giustizia, ha evidenziato che il «vero novum della procedura di negoziazione assistita (…) è ravvisabile nel ruolo decisamente protagonistico assunto dagli avvocati assistenti delle parti nella decisione di avvio, gestione e conclusione della trattativa negoziale». D'altronde in sede di conversione del d.l. n. 132/2014 (che nella versione originale prevedeva la presenza di un solo avvocato nell'assistenza delle parti), è intervenuta una rettifica legislativa, che ha stabilito come obbligatoria l'assistenza «da almeno un avvocato per parte».
…nel percorso dialettico e di confronto di interessi. È quindi pacifico che l'accordo di negoziazione sia il risultato di una convergenza di interessi, che si raggiunge per il tramite delle parti e dei loro assistenti, quali soggetti distinti in grado di ponderare autonomamente le condizioni della separazione o del divorzio. Il P.m. nel decidere ha infatti chiarito che «la diversificazione soggettiva dei due poli negoziatori è garanzia massima della migliore ottimizzazione delle soluzioni adottabili e (…) è funzionalmente discendente e perfettamente coerente (…) rispetto al ruolo protagonistico assunto in subjecta materia dell'avvocatura». In conclusione è esclusa la possibilità di una gestione autoassistenziale della parte, anche quando la stessa sia un avvocato per professione.
Sulla base di tali argomenti il Procuratore della Repubblica ha dichiarato inammissibile la richiesta di autorizzazione. |