Il ricorso alla mediazione familiare nei procedimenti di rimpatrio dei minori

Grazia Ofelia Cesaro
03 Agosto 2015

Anche nei procedimenti di rimpatrio dei minori fatti oggetto di sottrazione internazionale il giudice minorile deve adoperarsi per garantire il miglior sviluppo del minore e ciò senza adottare misure stereotipate o automatiche. Pertanto, la dimostrata apertura dei coniugi ad un'ipotesi di riconciliazione giustifica l'invio delle parti ad un percorso di mediazione familiare, finalizzato al raggiungimento di una risoluzione bonaria della controversia.
Massima

Anche nei procedimenti di rimpatrio dei minori fatti oggetto di sottrazione internazionale il giudice minorile deve adoperarsi per garantire il miglior sviluppo del minore e ciò senza adottare misure stereotipate o automatiche. Pertanto, la dimostrata apertura dei coniugi ad un'ipotesi di riconciliazione giustifica l'invio delle parti ad un percorso di mediazione familiare, finalizzato al raggiungimento di una risoluzione bonaria della controversia. Infatti, è evidente che una decisione nel merito circa la sussistenza o meno della sottrazione internazionale comporterebbe, in caso positivo, l'ordine di ricondurre immediatamente i minori negli Stati Uniti, e in caso negativo un non luogo a provvedere che lascerebbe comunque insoluti i conflitti tra i coniugi. La decisione definirebbe la lite ma non chiuderebbe il conflitto. Tali immediate conclusioni del procedimento, pur senz'altro rispettose della normativa vigente, rischierebbero invece di violare uno dei principi immanenti del nostro ordinamento, faro che orienta il giudice minorile nell'adottare le sue decisioni, che è quello del superiore interesse del minore, dal momento che, attesa la disponibilità dei coniugi nel senso di tentare un percorso di mediazione familiare, impedirebbe al giudicante e alle parti in causa di mettere in campo tutte le strategie idonee a far sì che le differenti visioni delle parti possano essere ricomposte, in via stragiudiziale, proprio nel superiore interesse dei minori.

Il caso

Il procedimento di rimpatrio dei minori si apriva avanti al Tribunale per i minorenni di Bologna su richiesta del PM ai sensi dell'art. 7 l. 15 gennaio 1994, n. 64, in conseguenza del ricorso del padre di due minori, residenti negli Stati Uniti, che aveva adito l'Autorità Centrale statunitense ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, richiedendo il ritorno negli Stati Uniti dei figli, trattenuti a suo dire illecitamente dalla madre in Italia.

Dall'audizione delle parti nel corso dell'udienza di comparizione personale emergeva che il marito era disponibile a tentare di riconciliarsi con la moglie, a condizione che la stessa accettasse di rientrare con i figli negli Stati Uniti, e che la moglie continuasse ad amare il coniuge. Il Tribunale quindi prospettava alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare. Le parti davano la disponibilità alla mediazione.

Conseguentemente, dopo essersi riservato, il tribunale minorile con ordinanza resa a scioglimento della riserva disponeva che i coniugi intraprendessero un percorso di mediazione familiare finalizzato alla risoluzione della controversia, rinviando l'udienza a data successiva di poco più di 2 mesi dalla precedente.

La questione

La domanda cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha ritenuto di dover rispondere con ampia motivazione nell'ordinare ai coniugi un percorso di mediazione è se l'istituto della mediazione familiare possa trovare ingresso nel procedimento di rimpatrio dei minori, poiché esso si pone quale obiettivo preminente la ricostituzione dello status quo ante alla sottrazione internazionale tramite il rimpatrio, e che necessita allo scopo di estrema celerità di giudizio.

Le soluzioni giuridiche

L'art. 11 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 pone ogni Stato contraente nell'obbligo di procedere d'urgenza nel decidere del rientro del minore sottratto.

Tuttavia la stessa Convenzione de L'Aja promuove la ricerca di soluzioni amichevoli alla controversia, prevedendo all'art. 7 che le autorità centrali devono «prendere i provvedimenti necessari per assicurare la consegna volontaria del minore o agevolare una composizione amichevole», utilizzando un'espressione in parte ripetuta nel successivo art. 10.

Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna trova un punto di sintesi tra le opposte indicazioni della Convenzione, sottolineando che la legge «non prevede esplicitamente che l'istituto della mediazione familiare possa essere applicato a un caso come quello de quo, ma nemmeno lo vieta esplicitamente». Pone a fondamento della propria ordinanza il principio secondo cui sia l'autorità giudiziaria sia le parti devono operare allo scopo preminente di trovare la soluzione che più di tutte sia conforme all'interesse del minore. Si legge in motivazione che la mediazione appare allo scopo lo strumento più idoneo, poiché consente «lo scioglimento delle trame del conflitto», in modo da restituire ai minori «un ristoro a lungo termine, liberati dalla tensione causata dal conflitto circa la loro collocazione nello spazio».

La scelta dello strumento della mediazione familiare per i casi di sottrazione internazionale di minori appare in linea con l'evoluzione del pensiero europeo ed internazionale. Si consideri a tal proposito la Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996 (ratificata dall'Italia con l. 18 giugno 2015, n. 101) che attribuisce all'Autorità Centrale il compito di «agevolare con la mediazione, la conciliazione o qualsiasi altra modalità analoga accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore», operando quindi un rinvio espresso all'istituto della mediazione familiare. Si consideri altresì a livello europeo il ruolo del Mediatore del Parlamento europeo, il cui operato da tempo non è più limitato ai soli casi di sottrazione internazionale, ma è esteso più in generale a tutti i conflitti che abbiano carattere transnazionale aventi ad oggetto la responsabilità dei genitori sul minore. È bene ricordare peraltro che la scelta dello strumento della mediazione familiare è divenuta proposta nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma (2009) e nel Piano d'azione per l'attuazione del Programma di Stoccolma della Commissione (2010).

Sotto un profilo più strettamente processuale, è possibile segnalare che la possibilità di includere nel procedimento di rimpatrio indagini e strumenti di valutazione atti ad individuare soluzioni conformi all'interesse dei minori al di là di quelle prospettate dalle parti è in linea con l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che si interroga ai sensi dell'art. 8 CEDU se e quando l'esecuzione di un ordine di ritorno del minore non costituisca un'intromissione nella vita privata del minore stesso e del taking parent e ritiene che al fine di escludere ogni pregiudizio in tal senso i giudici nazionali debbano compiere indagini complessive della situazione in cui versa il minore, tenendo conto del suo miglior interesse (Neulinger e Shuruk c. Svizzera, 12 luglio 2011, n. 41615/07, § 90).

Osservazioni

È necessario premettere innanzitutto che il caso in oggetto ha caratteristiche molto peculiari poiché le parti sentite in giudizio non solo non hanno escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, ma si sono addirittura dichiarate disponibili a discutere i termini di una vera e propria riconciliazione. Ciò ha posto il giudicante nell'obbligo effettivo di vagliare tale disponibilità nell'interesse dei figli minori e di farlo con lo strumento più utile allo scopo: la mediazione familiare.

Nel valutare il provvedimento in oggetto non si può non tener conto di tale circostanza di fatto, per vero molto rara nei procedimenti ai sensi della Convenzione de L'Aja, conseguenti a condotte sottrattive caratterizzate spesso da elementi di sofferenza e drammaticità tali da minare alle fondamenta la fiducia reciproca dei genitori e da rendere di fatto impossibile il protrarsi della comunione coniugale o della convivenza more uxorio.

Per queste ragioni la pronuncia in oggetto appare poco utile allo scopo di costituire un precedente atto a definire il rapporto tra mediazione e sottrazione internazionale nella giurisprudenza di merito italiana; essa tuttavia offre più di uno spunto interessante al fine di discutere del rapporto tra i due istituti.

Per farlo è bene evidenziare che nel contesto della sottrazione internazionale di minori la mediazione tra il genitore che ha subito la sottrazione e l'altro che ne è responsabile può avere svariati vantaggi, quali favorire il rientro volontario del minore nel Paese di residenza abituale, oppure concordare il trasferimento del minore nel Paese ospitante a condizioni che sia agevolata la frequentazione con il genitore che ha subito la sottrazione.

Ancor più utile appare la mediazione familiare nelle fasi iniziali di una controversia familiare, allo scopo di prevenire la sottrazione stessa.

Generalmente le soluzioni concordate delle controversie sono più sostenibili, in quanto sono maggiori le probabilità che le parti si attengano. Al contempo sono più soddisfacenti per entrambe le parti del conflitto, perché permettono a ciascuna di influire sul risultato ed evitano che si crei la percezione di una parte che “vince” ed una che “perde” come esito della controversia.

Non si può ignorare che il ricorso alla mediazione familiare abbia anche significativi limiti e fattori di rischio. È necessario quindi predisporre le opportune cautele.

In primo luogo è importante che a sottrazione avvenuta la mediazione familiare sia integrativa e non sostitutiva delle procedure giuridiche. È quindi consigliabile, prima di iniziarla, valutare la possibilità di dare comunque avvio ad un procedimento di ritorno in base alla Convenzione de L'Aja.

Va infatti sottolineato che nei casi di sottrazione internazionale di minori il tempo è un fattore determinante ed esso gioca a favore del responsabile della sottrazione: più a lungo il minore resta nel Paese in cui è stato trasferito senza risolvere la controversia di fondo, più difficile è ordinare e dare esecuzione all'eventuale rimpatrio. I ritardi ledono tra l'altro il diritto del minore di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, diritto riconosciuto dall'art. 10 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176. Per questa ragione la Convenzione de L'Aja del 1980 esige decisioni rapide.

È importante, quindi, per le stesse ragioni che le sessioni di mediazione si svolgano in un tempo complessivamente breve, a pochissima distanza l'una dall'altra e che l'accesso a tale servizio venga fornito con garanzia di breve preavviso.

In questo senso è apprezzabile l'ordinanza resa dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, che nel disporre la mediazione familiare ha fissato già la data della nuova udienza ed ha ordinato che i mediatori tengano costantemente informato il tribunale minorile - attraverso l'invio di report al termine di ogni seduta - circa la sussistenza dei presupposti per un accordo e circa lo sviluppo della mediazione, anche al fine di consentire l'eventuale anticipazione d'udienza; e ciò anche se ad avviso dello scrivente il termine di 2 mesi concesso ai fini della mediazione è eccessivamente lungo alla luce delle esigenze di celerità del giudizio.

Ancora, il mediatore deve essere consapevole che la controversia familiare può essere dovuta in parte a una mancanza di riconoscimento delle differenze culturali dell'altra parte. In tali circostanze è utile impiegare mediatori che conoscono i contesti culturali e religiosi delle parti o condividono il contesto di una parte e conoscono la cultura e la religione dell'altra. In questi casi, un modello che è stato seguito con successo in alcuni Stati stranieri è quello della “mediazione binazionale”, che prevede l'impiego di due mediatori, ciascuno proveniente dall'uno e l'altro Stato interessato, ma con una conoscenza dell'altra cultura (si veda il progetto di mediazione professionale binazionale franco-tedesca, il progetto di mediazione binazionale statunitense-tedesca ed il progetto di mediazione binazionale polacco-tedesca).

Ulteriore problematica si presenta quando le parti della controversia parlano lingue madri differenti. È evidente che l'uso della lingua madre di uno solo dei partner in sede di mediazione può dare all'altro la sensazione che essa non si svolga in un piano di parità. La co-mediazione, se include la presenza di almeno un mediatore che parli entrambe le lingue svolgendo anche la funzione di interprete, può concorrere al successo della mediazione.

I mediatori devono saper includere nell'oggetto della mediazione argomenti di discussione tipici, quali le modalità e i costi dei viaggi del genitore che dovrà recarsi all'estero in visita al figlio, nonché le implicazioni di eventuali procedimenti penali a carico dell'uno o l'altro genitore, soprattutto se vi è il rischio concreto di una pena carceraria che potrebbe costituire un ostacolo al ritorno del minore.

È evidente, infine, che i mediatori devono essere consapevoli che la mediazione si svolge nel contesto delle interazioni tra due o più sistemi giuridici diversi e quindi devono garantire che le parti abbiano costante accesso alle informazioni giuridiche pertinenti, mantenendo un contatto stabile con le Autorità Centrali, con l'autorità giudiziaria e con i legali delle parti, cui è parimenti richiesto un'elevatissima specializzazione professionale.

Alla luce dei fatti sopra esposti è evidente che per garantire la qualità e favorire il successo della mediazione è indispensabile che chi la conduce abbia una formazione adeguata. A tal proposito è bene segnalare la pubblicazione nel 2012 della «Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980», posta a conclusione di un lavoro di oltre 5 anni, al quale hanno partecipato tutti i Paesi costituenti la Conferenza Permanente de L'Aja. La Guida fornisce precise indicazioni circa: (i) l'istituzione presso le Autorità Centrali o presso “Punti di contatto centrale”, di strutture specializzate per la mediazione familiare transfrontaliera; (ii) i necessari criteri per la formazione specifica dei mediatori internazionali. Per rendere operative ed efficaci le indicazioni sulla formazione ivi contenute è stato costituito un gruppo scelto e specificamente formato di mediatori internazionali di famiglia, su finanziamento della Commissione EU, con un progetto iniziato a Bruxelles nel 2011 e che prosegue con una formazione permanente, includendo mediatori di oltre 20 Paesi.

L'Italia, a differenza di molte altre Autorità Centrali, non ha ancora adottato ufficialmente la lista di tali mediatori internazionali, né ha concluso contratti di cooperazione con le organizzazioni di mediazione specializzata. Venendo così conseguentemente meno a quell'attività di necessaria cooperazione e coordinamento prevista esplicitamente in tutte le Convenzioni de L'Aja relative alla famiglia e ai minori, e specificamente all'art. 7 della Convenzione del 25 ottobre 1980. La necessità sorge, vieppiù, per rendere possibile ed effettivo il rapido reperimento di mediatori così formati, sia da parte dei singoli Tribunali che si trovano a trattare conflitti genitoriali transfrontalieri, sia da parte di tutti gli operatori coinvolti.

In assenza di una formazione specializzata dei mediatori cui possano accedere le parti agevolmente nel contesto italiano, è lecito domandarsi se effettivamente sia elevata la possibilità che il percorso di mediazione familiare intrapreso nelle sottrazioni internazionali possa avere effettive possibilità di successo o possa essere soltanto oggetto di tattiche dilatorie.

In attesa che l'Italia predisponga strumenti atti a formare adeguatamente i mediatori, a parere di chi scrive è preferibile che la mediazione familiare sia una risorsa da adottare soltanto nei casi particolari in cui sia possibile già intravedere dall'analisi degli atti e dei documenti di causa, nonché dall'audizione delle parti, concreti elementi da cui formulare una prognosi favorevole al raggiungimento di un accordo. Esemplare è in tal senso, come detto, il caso di specie, in cui entrambe le parti in giudizio non hanno escluso la possibilità di una riconciliazione.

Diversamente è preferibile portare a definizione il procedimento contenzioso, il quale peraltro consente, a differenza dell'accordo raggiunto in mediazione familiare, di tener conto della volontà del minore attraverso l'ascolto in giudizio, strumento ormai considerato indispensabile a tutela dell'interesse della prole quando la sottrazione internazionale coinvolge minori capaci di discernimento.