Il Consiglio Nazionale del Notariato riconosce i matrimoni same-sex tra cittadini stranieri
30 Luglio 2015
Con lo Studio n. 1-2015/E2002, approvato il 6 maggio 2015 ma divulgato solo il 28 luglio, il Consiglio Nazionale del Notariato affronta la questione relativa alla «rilevanza notarile dei matrimoni omosessuali contratti all'estero».
Matrimonio valido da un punto di vista formale ma non sostanziale. Dall'analisi degli artt. 27-28 l. n. 218/1995 si evince che «nessun problema di forma possa essere opposto alla celebrazione del matrimonio omosessuale da parte di cittadini italiani o stranieri avvenuto in uno Stato estero che riconosca e disciplini questo tipo di unioni, purché sia stato celebrato in conformità alla normativa vigente in quel Paese». D'altra parte, limiti al riconoscimento automatico, nell'ordinamento italiano, delle situazioni giuridiche createsi all'estero sono le condizioni stabilite dall'art. 115 c.c. e la contrarietà della legge straniera all'ordine pubblico ex art. 16 l. n. 218/1995. Le ultime pronunce della Cassazione, pur escludendo che il matrimonio omosessuale sia contrario all'ordine pubblico, negano il riconoscimento del suo valore giuridico, poiché si tratta di un istituto non riconosciuto dal nostro ordinamento. Essendo l'eterosessualità presupposto fondamentale per la validità del matrimonio, l'unione same-sex celebrata all'estero tra cittadini italiani o tra cittadino italiano e straniero, anche se conforme alla normativa vigente in quel Paese, non può trovare riconoscimento in Italia.
In attesa dell'intervento del legislatore. Appare, quindi, ormai inevitabile un intervento del legislatore che si adegui alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Consulta «che hanno sancito la necessità di provvedere al riconoscimento giuridico delle unioni tra coppie dello stesso sesso» sebbene resti riservata al Parlamento «la scelta di attribuire loro la veste matrimoniale o quella del partenariato registrato». A livello operativo, il notaio che si trovasse a svolgere le proprie funzioni nei confronti di una coppia omosessuale straniera coniugata all'estero «non avrebbe titolo per negare efficacia a tale unione, tanto ai fini successori quanto del regime patrimoniale della famiglia». Altrettanto non potrebbe fare nei confronti della coppia composta da almeno un cittadino italiano. |