La nuova legge sulla continuità affettiva non si applica in caso di affidamento all'ente

Redazione Scientifica
30 Novembre 2015

La norma sulla partecipazione dell'affidatario o del collocatario, di cui all'art. 5 l. n. 184/1983 (come modificata dalla l. n. 173 /2015), trova applicazione solo nel caso in cui il minore versi in una situazione di affidamento familiare ex art. 4 l. n. 184 cit.: non opera il suddetto art. 5 nel caso di misure meramente giuridiche ex art. 333 c.c., come l'affidamento all'ente ed il collocamento protettivo in ambiente comunitario e non familiare.

La norma sulla partecipazione dell'affidatario o del collocatario, di cui all'art. 5 l. n. 184/1983 (come modificata dalla l. n. 173 /2015), trova applicazione solo nel caso in cui il minore versi in una situazione di affidamento familiare ex art. 4 l. n. 184 cit.: non opera il suddetto art. 5 nel caso di misure meramente giuridiche ex art. 333 c.c., come l'affidamento all'ente ed il collocamento protettivo in ambiente comunitario e non familiare.

La finalità della l. n. 173/ 2015 è quella di preservare «il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare» sancendo, in tal direzione, anche una sorta di preferenza nel caso di procedimento adottivo, in favore delle famiglie che hanno instaurato con il fanciullo un “legame significativo affettivo”: solo ove sussista tale legame opera il novellato art. 5 l. n. 184/1983, mentre in caso di affidamento all'ente - quando il tribunale quindi applica una limitazione della responsabilità genitoriale ma non instaura un legame affettivo tra l'ente e il minore – il Tribunale non è tenuto alla convocazione dell'affidatario o del collocatario.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.