Scioglimento dell'unione civile: l'assegno per il mantenimento del partner “debole”
07 Giugno 2016
Premessa
La l. n . 76/2016, utilizzando la tecnica del rinvio alla normativa esistente in tema di matrimonio, dedica il comma 25 dell'art. 1 alla regolamentazione delle possibili conseguenze di natura economica connesse alle reciproche aspettative che possano derivare in capo ai soggetti di una unione civile nel caso di disgregazione della coppia. La scelta legislativa è stata quella, in particolare, del richiamo alle disposizioni in tema di divorzio e quindi – per gli aspetti connessi all'assegno di mantenimento dell'unito - il richiamo “per quanto compatibili” all'art. 5 dal comma quinto al comma undicesimo della l. n. 898/1970. Se quindi è indubbio che la novella abbia inteso attribuire al soggetto debole di una unione civile garanzie analoghe a quelle previste per il coniuge debole, è evidente che la non perfetta equiparabilità dell'unione rispetto al matrimonio sotto il profilo degli obblighi nascenti dalla contrazione del vincolo nei due istituti non può che ripercuotersi anche sulle conseguenze – sotto il profilo dell'an e del quantum - dell'assegno spettante al soggetto debole dell'unione. Diversi, anche sotto il profilo termologico, sono infatti i doveri dell'unito rispetto a quelli del soggetto coniugato: non c'è dovere di fedeltà, non vi è l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia, essendo l'unito tenuto invece (comma 11 dell'art. 1) all'obbligo di assistenza morale e materiale e a quella di coabitazione, nonché al dovere di contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Al netto delle sempre possibili riserve mentali connesse al mancato espresso richiamo dell'art. 144 c.c. (inserito nel capo IV del libro I non richiamato dal comma 21 dell'art. 1) come se i soggetti di una unione civile non possano avere una programmazione di vita familiare analoga ai coniugati e quindi essere entrambi vincolati all'attuazione del progetto comune di vita posto alla base dell'unione, resta il fatto che la previsione in capo ai soggetti di una unione civile di “doveri” differenti e quantomeno non coincidenti rispetto a quelle discendenti dal matrimonio, non potrà non avere ripercussioni dirette anche nella previsione delle conseguenze che dalla eventuale violazione degli obblighi possano derivare nel momento dello scioglimento dell'unione. Non può infatti tacersi che mentre per la dissoluzione della coppia coniugata il legislatore prevede tuttora l'obbligatorio passaggio della separazione (e quindi da un sempre possibile accertamento della violazione degli obblighi discendenti dal vincolo matrimoniale) in grado di incidere anche nella decisione sulla debenza e sull'entità del successivo assegno divorzile (unico prevedibile per la coppia seme-sex), il mero richiamo all'art. 5 commi dal quinto all'undicesimo della l. n. 898/1970 non potrà che imporre una lettura ermeneutica della norma alla luce di due istituti non del tutto coincidenti né per le loro premesse costitutive (doveri connessi) né per le loro modalità di scioglimento. Il quadro normativo
Come anticipato il comma 25 dell'art. 1 della novella prevede espressamente che al momento dello scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il Tribunale adito (ma anche le parti personalmente in caso di accordo tra i congiunti o di negazione assistita) possa stabile con la relativa sentenza l'obbligo per uno degli uniti di somministrare periodicamente al partner un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Il soggetto debole di una unione non avrà quindi diritto ad un assegno di mantenimento avente le caratteristiche di quello previsto per il coniugato dall'art. 156 c.c. solo allorché privo di mezzi adeguati di mantenimento potrà vedersi riconosciuto un assegno diretto, appunto, a garantirgli il proprio mantenimento. In altri termini non si tratterà mai di una attribuzione automatica (l'onere della prova graverà sull'istante), ma di una attribuzione conseguente allo specifico accertamento dell'assenza in capo al soggetto richiedente l'assegno di mezzi adeguati a garantirne il mantenimento o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Accertata la sussistenza del diritto, la misura della relativa contribuzione verrà poi determinata considerando, unitamente alle condizioni delle parti: a) le ragioni della decisione; b) il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; c) il reddito di entrambi, il tutto parametrato in relazione al criterio temporale della durata dell'unione civile. Un primo aspetto appare immediatamente chiaro: l'assegno a cui il soggetto debole dell'unione avrà diritto sarà analogo a quello del coniuge debole divorziato. Tale assegno, quindi, avrà natura squisitamente assistenziale e sarà diretto a colmare l'apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche che si pongano quale conseguenza diretta dello scioglimento del vincolo. L'assegno prescinde, quindi, dagli obblighi di mantenimento operanti e perduranti nel corso dell'unione civile e costituisce un effetto diretto della pronuncia di scioglimento della stessa assolvendo alla funzione etica e giuridica di assicurare all'ex partner, anche oltre il momento dello scioglimento dell'unione e successivamente, una esistenza libera e dignitosa. Al pari dell'assegno divorzile l'obbligo della periodica somministrazione dell'assegno cessa quando il soggetto percipiente costituisca una nuova unione civile, ovvero nel caso in cui le condizioni economiche del percipiente risultino radicalmente mutate in meglio e quindi quando il medesimo possa contare su redditi o altre risorse che gli consentano di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento. Deve ritenersi che anche la stabile convivenza ancorchè non consacrata in una unione, possa far venir meno gli obblighi di corresponsione dell'assegno non ravvisandosi alcuna ragione per non applicare la giurisprudenza sul punto formatasi in tema di matrimonio essendo indubbio che la convivenza stabile con altra persona rescinda ogni legale con il pregresso tenore di vita connesso all'unione. Presupposti per il riconoscimento
Il soggetto debole dell'unione potrà vedersi riconosciuto un assegno solo allorché provi – l'onere della dimostrazione degli elementi positivi spetterà infatti alla parte richiedente – di essere privo di mezzi adeguati per il proprio mantenimento con un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso dell'unione civile. Sovviene a tal fine l'ormai copiosa e consolidata giurisprudenza formatasi in punto di assegno divorzile – che non si vede di non applicare anche all'assegno per l'unito civile - che esclude che l'assegno possa essere riconosciuto solo al soggetto in condizione di indigenza spettando al richiedendo di fornire la prova positiva – prioritaria ad ogni diversa ed ulteriore considerazione - della mancanza di mezzi adeguati o dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, atteso il carattere esclusivo del rapporto di conseguenzialità fra gli stessi e il diritto all'assegno e quindi l'esclusione del rilievo di altre ragioni. L'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente dovrà quindi essere valutata con riferimento ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, con la conseguenza che il tenore di vita fruito nel corso dell'unione civile costituirà il parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente per consentirgli standard analoghi a quelli goduti nel corso dell'unione civile o che potevano legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso dell'unione ma stabilite e valutate nel momento della dissoluzione del vincolo e basate proprio sull'obbligo per le parti di contribuire ai bisogni comuni. Ai fini della valutazione in concreto dei presupposti per l'attribuzione patrimoniale in parola sarà necessaria quindi un'indagine comparativistica della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella complessiva della coppia all'epoca dello scioglimento dell'unione e quindi una ricostruzione complessiva della posizione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti diretta a verificare che l'attuale posizione del richiedente lo ponga in una condizione deteriore che gli impedisca, con i mezzi latamente intesi di cui dispone, di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello di cui disponeva in costanza di convivenza. L'indagine sull'impossibilità per il richiedente di procurarsi mezzi adeguati di sussistenza dovrà essere compiuto in concreto e quindi si dovranno vagliare le condizioni soggettive (età, malattia) del richiedente anche sopravvenute considerando ogni fattore economico, sociale, individuale, ambientale, territoriale in grado di assurgere ad aspetto rilevante ed incidente del caso specifico. Il parametro di confronto sarà quello del pregresso tenore di vita che, come nei procedimenti di divorzio, potrà essere liberamente dimostrato senza che sia necessario procedere ad una precisa ed esatta quantificazione essendo in tal senso bastevole l'ordine di grandezza degli standard di vita della coppia. La dimostrazione che potrà essere data anche in via presuntiva avrà riguardo all'intera consistenza patrimoniale. Criteri di determinazione
Ai fini della quantificazione dell'assegno spettante al soggetto debole di una unione civile dissolta, la l. n. 76/2016 richiama espressamente i criteri già dettati in tema di divorzio. Sebbene la presenza dell'inciso “ in quanto compatibili” contenuta nel comma 25 dell'art. 1 escluda l'applicazione tout court della normativa richiamata, non appare superfluo interrogarsi sulla possibilità di riempire di significato –adattandolo alla nuova formazione sociale normata dalla novella- l'integrale disposto del comma 6 dell'art. 5 della l. n. 898/1970 in riferimento all'unione civile. Detta disposizione, come noto, impone che ai fini della determinazione della misura dell'assegno spettante al coniuge divorziato si tenga conto di una plurima serie di parametri che, tutti, debbono concorrere ed essere vagliati per la quantificazione dell'assegno divorzile. Si tratta di criteri che agiscono da fattori di moderazione della somma considerata in astratto come misura necessaria per garantire tendenzialmente l'analogo tenore goduto durante la vita matrimoniale che ben potrebbero anche asserrare la somma in astratto spettante. In altri termini anche per l'unito civilmente varranno le considerazioni che si svolgono per il coniuge divorziato con la conseguenza che all'esito della operata comparazione di tutti i parametri individuati ben potrebbe concludersi per la non debenza, in concreto, di alcun assegno. Costituiscono paramento di riferimento: a) le condizioni delle parti dell'unione, b) le ragioni della decisione, c) il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o di quello comune, d) il reddito di entrambi, e) la durata dell'unione. L'ampia e copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito che si è occupata nel corso degli anni del tema della quantificazione dell'assegno divorzile costituirà di certo un valido strumento e criterio orientativo utile ai fini di procedere alla quantificazione dell'assegno spettante al partner economicamente più debole dell'unione civile, non essendoci ostacoli né lessicali né logici per traslare sulla coppia legata da una unione civile considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte per i coniugi soprattutto avuto riguardo ai criteri indicati su a), c), d), e). Il richiamo –non escluso dalla novella al criterio sub c)- consente di affermare non solo che l'unione civile appartenga oggi a pieno titolo al concetto di famiglia (che quindi non è più solo quella matrimoniale essendoci diversi modelli di famiglia – anche sociale -) ma anche che sebbene non sia previsto il dovere degli uniti civilmente di “di collaborazione nell'interesse della famiglia” nondimeno la mancata osservanza di tale aspetto della vita comune potrà avere una diretta incidenza nel momento della quantificazione dell'assegno per effetto dell'eventuale mancanza di apporto personale ed economico - attraverso il lavoro professionale e casalingo - alla conduzione familiare ed economica della vita in comune. Diversamente da quanto detto per gli altri parametri, non di immediata interpretazione avuto riguardo alle unioni civili, risulta invece il parametro sub b). Se infatti non vi è alcuna difficoltà nel comprendere quale profilo della vita della coppia coniugata tale parametro intenda considerare essendo indubbio che la legge sul divorzio sia stata plasmata per disciplinare la fase dissolutiva del matrimonio successiva a quella della separazione con la conseguenza che le ragioni della crisi matrimoniale possono spiegare una incidenza diretta sulla misura dell'assegno divorzile (si pensi alla separazione con addebito), l'operazione non è altrettanto agevole con riguardo all'unione civile. E' fuori di dubbio che la violazione dei doveri nascenti da una unione civile potrà portare al risarcimento del danno endo-familiare; di certo non vi sarà un preventivo giudizio separativo (non previsto dalla novella) e quindi una eventuale valutazione della “colpa” per il dissolvimento dell'unione civile. Ma ciò è proprio vero? A meno di voler disapplicare il relativo parametro ritenendo che lo stesso sia incompatibile con l'istituto dell'unione civile come voluta e normata dalla legge, ad una prima lettura non appare incompatibile con il sistema l'attribuire al parametro “delle ragioni della decisione” e ai soli e limitati fini della quantificazione della misura dell'assegno, la funzione di indagare le ragioni che hanno portato allo scioglimento dell'unione e quindi richiedere una ricostruzione (sotto il profilo della verità storica ma non anche della colpa) delle motivazioni che hanno portato allo crisi dell'unione. Non si ritiene - è bene fin da ora chiarirlo- che la norma intenda introdurre “uno scioglimento dell'unione per colpa” (figura speculare al divorzio con addebito esistente in molti altri ordinamenti sovranazionali ma estrano a quello italiano) né imporre una accertamento dell'addebito – ossia richiedere una indagine delle eventuali responsabilità per violazione degli obblighi discendenti dall'unione - ma solo di ricostruire le condotte dei singoli all'interno dell'unione civile declinandone comportamenti, atteggiamenti, modalità degli apporti, attuazione delle scelte concordate, e ciò con la specifica funzione di eventualmente “attenuare” (sino ad arrivare anche ad escluderlo) il diritto alla percezione di contributo economico allorchè tali apporti non vi siano stati. Come per il matrimonio l'indice rappresentato dalla “durata dell'unione” costituirà un fattore di rilevante importanza che potrà creare non pochi problemi soprattutto nella prima fase di applicazione della norma. Se infatti è vero che ai fini della determinazione della misura dell'assegno non potrà che tenersi conto della durata “legale” dell'unione (ossia della fase intercorrente tra la sua costituzione e il suo scioglimento), nondimeno non potrà non assumere una specifica rilevanza anche la fase del “convivenza”, magari protratta per un significativo numero di anni che ha visto legata – ancorché non riconosciuta - la coppia same–sex. Le unioni civili, infatti, vengono riconosciute giuridicamente nel nostro ordinamento con un ampio ritardo rispetto alla realtà storica delle unioni tra persone dello stesso sesso, e di conseguenza la mera considerazione della durata legale dell'unione potrebbe, se non attenuata da considerazioni di carattere differente, risolversi in una sostanziale lesione dei diritti del soggetto economicamente debole dell'unione. Una tantum
Al pari di quanto avviene per le coppie coniugate anche gli uniti civilmente possono concordare che la corresponsione dell'assegno in favore della parte economicamente debole avvenga in un'unica soluzione. Al tribunale spetterà di valutare, con la sentenza che dichiara lo scioglimento dell'unione civile, la congruità e l'equità della relativa attribuzione patrimoniale. Varranno per l'una tantum dell'unione civile considerazioni e valutazioni analoghe a quelle applicabili alle coppie coniugate. In particolare la corresponsione esclude la sopravvivenza, in capo al beneficiario, di un qualsiasi ulteriore diritto nei confronti dell'altra parte con impossibilità di richiesta di ulteriori prestazioni in caso di peggioramento delle condizioni economiche del percipiente e comunque per la sopravvenienza di giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione. L'una tantum non costituisce per il soggetto che la corrisponde onere deducibile dal reddito ai fini dell'applicazione dell'Irpef in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 917/1986, la deducibilità è prevista soltanto per l'assegno periodico di divorzio e non è qualificabile come reddito imponibile ai fini irpef sulla base di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, lett. f, d.P.R. n. 597/1973 (Cass. civ., sez. I,sent. 12 ottobre 1999,n. 11437) per chi la percepisce. Il richiamo espresso alla normativa di cui alla legge sul divorzio ed in particolare il richiamo all'art. 4 della l. n. 898/1970 comporta che il diritto all'assegno sorge per effetto dell'accertamento del nuovo status delle parti e quindi dal passaggio in giudicato della relativa statuizione. Poiché rientra nella facoltà discrezionale del giudice – purché in presenza di adeguata motivazione - far decorrere l'assegno dal momento della domanda (stante la previsione di cui all'art. 4 comma 10 della l. n. 898/1970 può ipotizzarsi un ampio utilizzo di tale potere al fine di contemperare gli effetti dell'enunziato principio con la fattispecie concreta. Come per le coppie coniugate il rigetto della domanda diretta al riconoscimento dell'assegno e quindi l'accertamento dell'insussistenza ab origine alla relativa percezione dell'attribuzione patrimoniale comporterà l'obbligo di restituzione con la sola eccezione delle ipotesi in cui, per la sua modesta entità, sia diretto a soddisfare mere esigenze di carattere alimentare. In conclusione
L'entrata in vigore della legge sulle unioni civili e il richiamo ad una specifica normativa volta a prevedere una serie di tutele di carattere economico patrimoniali in favore del soggetto economicamente debole della coppia same-sex rappresenta una indubbia novità che, dopo anni, adegua il panorama giuridico ad una ben consolidata realtà storica. Per quanto riguarda nello specifico l'assegno per il mantenimento della parte economicamente debole dell'unione civile, la tecnica normativa del richiamo espresso alla disciplina dettata per il divorzio, facilita grandemente l'opera dell'interprete che potrà far ricorso alla copiosa e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito che si è ormai formata in materia. Peraltro, la non perfetta sovrapponibilità dell'istituito del matrimonio e di quello dell'unione civile e il timore di attribuire alla coppia same-sex le medesime prerogative, in termini di diritti e di doveri, della coppia coniugata che caratterizza la novella imporranno all'interprete di risolvere, con una lettura coerente delle norme e costituzionalmente orientata, i possibili dubbi interpretativi e applicativi che la legge frutto di una tecnica legislativa a volte poco chiara e spesso non coordinata indubbiamente porrà. Si auspica quindi che i decreti legislativi espressamente previsti dai commi 28, 29, 20, 31 della l. n. 76/2016, possano in breve fornire i necessari chiarimenti ed integrazioni riducendo i dubbi interpretativi e quindi ridurre al minimo il rischio di escludere l'effettività della tutela connessa all'ormai avvenuto riconoscimento delle unioni delle coppie dello stesso sesso anche nel momento della crisi dell'unione civile. |