Per la Corte d'appello di Trieste non sono trascrivibili i trasferimenti immobiliari effettuati con negoziazione assistita
07 Giugno 2017
La Corte d'appello di Trieste ha accolto il reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Pordenone ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita familiare contenente la cessione di diritti reali su immobile da un coniuge all'altro(v. C. Loda, Trascrizione del trasferimento immobiliare contenuto in un accordo di negoziazione assistita, in ilFamiliarista.it).
Secondo la Corte distrettuale, infatti, l'art. 5, comma 3, d.l. n. 132/2014, che è norma di portata generale, impone sempre l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale autorizzato per tutti gli atti soggetti a trascrizione e, dunque, anche per gli atti conclusi a seguito di negoziazione assistita “familiare” ai sensi del successivo art. 6. La Corte ritiene altresì che il potere di certificazione dell'autografia delle firme riconosciuto all'avvocato in sede di negoziazione assistita, non può estendersi sino al punto di annullare quanto previsto proprio all' art. 5, poiché non risulta chel'ordinamento preveda ipotesi in cui al difensore venga attribuito un potere certificativo per attività di carattere privato. Al contrario, è necessario distinguere tra effetti e forma dell'atto secondo quanto previsto dall'art. 2657 c.c. che stabilisce che la trascrizione non possa essere effettuata se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La peculiare forma richiesta dalla norma trova la sua ratio nella necessità di tutelare gli interessi pubblicistici e della collettività garantendo la corretta circolazione dei beni e dei diritti reali immobiliari. Quanto previsto dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 non può essere inteso, quindi, come norma speciale in deroga all'art. 5, comma 3, e all'art. 2657 c.c. (e cioè alle norme che prevedono l'autentica delle scritture private ai fini della trascrizione) nonché all'art. 2703 c.c.: proprio la particolarità della materia, infatti, e gli interessi di natura pubblica sottesi alla sua disciplina, non permettono che una previsione dettata in modo generico quale la semplice equiparazione, quanto agli effetti, tra l'accordo di negoziazione e i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione possa essere interpretata come una deroga ad un principio codicistico fondamentale del nostro ordinamento. |