Non c’è errore se l’ufficiale di stato civile ha trascritto correttamente l’atto di nascita formato all’estero
07 Settembre 2016
La rettificazione di un atto dello stato civile presuppone comunque un errore, per quanto diverso da quelli che giustificano la correzione ex art. 98 d.P.R. n. 396/2000 (ossia che esista una divergenza tra il contenuto dell'atto e la realtà, cosiddetto “errore”; la divergenza tra l'atto e la documentazione presentata o acquisita sia immediatamente rilevabile, cosiddetto “mero errore materiale”; l'errore sia addebitabile all'ufficiale dello stato civile, nel senso che sia stato commesso per una semplice svista di quest'ultimo ovvero per inesattezze contenute nella documentazione a suo tempo acquisita): non sussiste alcuna ipotesi di errore che giustifichi una correzione dell'atto di nascita del figlio, qualora l'ufficiale dello stato civile abbia correttamente trascritto l'atto di nascita (nella specie, con il cognome materno, adottato secondo le leggi svizzere ed indicato dai richiedenti).
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