Cassazione: la sentenza non definitiva di separazione deve essere pronunziata d'ufficio
07 Settembre 2017
Tizia ha presentato appello avverso la sentenza non definitiva con cui il Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale dal suo ex marito, lamentando non solo l'errata valutazione da parte del Giudice circa la sua adesione alla domanda di separazione e il mancato accertamento dell'effettiva irreversibilità della crisi coniugale ma anche l'incostituzionalità della disciplina che consente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva. La Corte ha respinto il gravame, rilevando che secondo l'art. 709-bis c.p.c. (come novellato dalla l. n. 263/2005) sussiste ormai l'obbligo e non più la sola facoltà per il Giudice di pronunciarsi, anche con sentenza non definitiva, sullo status a prescindere dall'impulso di parte. Tizia ha presentato ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, richiamando un suo orientamento precedente (Cass. civ. n. 10484/2012), ricorda che l'art. 709-bis come modificato dalla l. n. 263/2005, sancisce esplicitamente che, in materia di sentenza non definitiva procedimento di separazione e procedimento di divorzio sono equiparati, anche al fine di evitare condotte processuali dilatorie che possano negare a una delle parti il diritto di ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio status.
Per quanto riguarda, poi, la questione di costituzionalità proposta dalla ricorrente, la Cassazione ribadisce che il Giudice è tenuto, d'ufficio, a pronunziarsi con sentenza parziale sulla separazione e sul divorzio quando la causa, sul punto, è matura per la decisione risolvendosi detta previsione in «uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo». Tale provvedimento non comporta una discriminazione arbitraria verso il coniuge più debole sia poiché quest'ultimo può sempre richiedere provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 4, l. div., modificabili e revocabili dal Giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia perché il Giudice può attribuire l'assegno divorzile con decorrenza dalla data della domanda. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. |