Lite temeraria alla moglie che rifiuta l'accordo proposto dal marito
08 Gennaio 2016
Il caso. Una donna ha presentato al Tribunale di Roma domanda di separazione con addebito al marito richiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno di mantenimento per sé e per la prole. Costituitosi in giudizio, il marito ha aderito alla domanda di separazione chiedendo, però, il rigetto di quella di addebito e una diversa determinazione dell'importo dell'assegno. Nel corso del procedimento, l'uomo ha formulato una proposta transattiva al fine di conciliare la controversia, dichiarandosi disposto a versare un contributo per il mantenimento dei figli di ammontare maggiore rispetto a quanto stabilito dal giudice delegato in sede di udienza presidenziale. Tale proposta è stata rifiutata dalla moglie.
Lite temeraria al coniuge che rifiuta l'accordo proposto dall'altro. Il Tribunale accoglie la domanda di separazione, conferma l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre alla quale assegna anche la casa coniugale e respinge la richiesta di addebito. Per quanto riguarda, in particolare, la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole, i giudici reputano equa la proposta transattiva fatta a suo tempo dal resistente, tenuto conto della situazione economico – professionale delle parti e degli ampi tempi di permanenza dei minori presso il padre, in considerazione del principio di proporzionalità ex art. 337 ter c.c.. Le spese straordinarie vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, evidenziando che le stesse si considerano straordinarie non solo perché «oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie». Infine, il Tribunale condanna la ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 ult. co. c.p.c. determinata in via equitativa per aver perseverato nel non aderire alla proposta transattiva del resistente (peraltro di importo corrispondente a quanto statuito dalla medesima sentenza), pur essendo stato trovato un accordo su affidamento dei figli e frequentazione con i genitori in sede di CTU. |