Italiani residenti all'estero: la giurisdizione per l'affidamento e il mantenimento della prole è del giudice straniero
08 Febbraio 2016
La crisi familiare. Un uomo, di cittadinanza italiana, ma residente in Inghilterra, chiedeva al giudice italiano la separazione giudiziale dalla moglie, con affidamento condiviso dei figli minori, offrendo per il loro mantenimento un assegno mensile di € 4.000. La donna si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del tribunale italiano rispetto alla questione dell'affidamento, della collocazione e del mantenimento della prole, dovendo ritenersi competente il giudice inglese ex Reg. CE 2201/2003, avendo vissuto la famiglia da sempre a Londra. Il Tribunale adito, mentre riconosceva la propria giurisdizione sulla domanda di separazione personale, affermava quella del giudice inglese sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sui minori, cui è accessoria la domanda di mantenimento, essendo l'Inghilterra lo stato in cui essi abitualmente risiedono. L'uomo ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Domanda accessoria. Le Sezioni Unite, nel decidere la questione in esame, hanno ripreso l'ordinanza del 16 luglio 2015 con cui la Corte di Giustizia si è pronunciata sull'interpretazione dei Regolamenti 2201/2003 e 4/2008 rilevanti ai fini della determinazione della giurisdizione. Nel dettaglio gli eurogiudici hanno stabilito che «l'art. 3, lett. c) e d), Reg. CE n. 4/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un'azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 3 lett. d)» del predetto regolamento.
Sulla base di tale interpretazione la giurisdizione sulla domanda relativa alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori è del giudice del Regno Unito, essendo tale domanda accessoria alla controversia della responsabilità genitoriale, e non a quella relativa alla separazione giudiziale dei coniugi. |