La successione di adozioni nel tempo è ammessa se la prima adozione è speciale
08 Marzo 2016
Il divieto di consentire una successione di adozioni nel tempo di un unico adottando (art. 294 c.c.) non si applica nel caso in cui la prima adozione sia una adozione speciale, in quanto un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata non può che limitare l'applicazione del divieto de quo solo qualora si tratti di plurime adozioni di maggiorenne (o di adozioni ordinarie di minorenni oltre gli otto anni per il limitato periodo temporale in cui non erano adozioni legittimanti): solo se la prima adozione è una adozione di maggiorenne il consentirne una successiva, se non da parte del coniuge del primo adottante, si pone in contrasto con la finalità dell'istituto che è quello della trasmissione del nome, dell'assicurare una discendenza a chi ne è privo; al contrario, la finalità dell'adottante di una adozione speciale è quella di fare entrare il minore nella propria famiglia e di assumerlo, a tutti gli effetti, come figlio legittimo, pertanto la seconda adozione non frustra la ratio e le finalità della prima adozione speciale. |