No all'assegno di mantenimento per la moglie che ha una stabile relazione affettiva anche senza convivenza
08 Marzo 2017
Il caso. In un procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione personale, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di La Spezia l'assegnazione della casa familiare, la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli nonché la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno a favore dell'ex moglie, dal momento che la stessa aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale e aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi dal compagno. Costituitasi in giudizio, la donna ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'ammontare dell'assegno nei suoi confronti, in quanto, pur confermando la nuova relazione affettiva, ha negato che si trattasse di una convivenza more uxorio, sostenendo di aver continuato ad abitare nella casa familiare anche dopo la separazione.
È sufficiente la stabile unione per perdere il diritto al mantenimento. Osserva il Tribunale che ciò che rileva ai fini del venir meno dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento sono «soltanto la stabilità e continuità della relazione sentimentale», tali da sostanziare «un serio progetto di vita comune», non essendo necessaria invece la coabitazione, da intendersi solo quale «indice della costituzione di un nucleo familiare di fatto e non già elemento costitutivo» dello stesso. La giurisprudenza, inoltre, ritiene che l'instaurarsi di una famiglia di fatto comporti la cessazione di ogni connessione con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio tanto che non ha più alcun rilievo la verifica della possibilità del coniuge beneficiario dell'assegno di continuare a mantenere tale qualità di vita con i mezzi propri o del compagno (Cass. civ., 3 aprile 2014, n. 6855). Nella fattispecie in esame, pertanto, la condivisione di un progetto di vita comune tra la resistente e il nuovo compagno, pur in assenza di una quotidiana coabitazione nel medesimo appartamento, costituisce «l'essenza della famiglia di fatto da questi formata» e giustifica il venir meno dell'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla donna un assegno di mantenimento.
Qual è il dies a quo per la revoca dell'assegno di mantenimento? Il Tribunale richiama, infine, l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza, favorevoli a far retroagire gli effetti del provvedimento di revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento al momento di proposizione della relativa domanda giudiziale in virtù del principio per cui un diritto non può «restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio». |