Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di stato civile: l'intervento chiarificatore del Ministero dell'Interno
27 Aprile 2015
Il Ministero dell'Interno è intervenuto il 24 aprile 2015 per precisare alcuni punti della normativa che prevede la possibilità per i coniugi di separarsi o divorziare di fronte all'Ufficiale di stato civile con lo scopo di definirne meglio i confini interpretativi ed evitare difficoltà e disomogeneità applicative.
I figli devono essere “figli comuni”. Il comma 2 dell'art. 12 d.l. n. 132/2014 esclude che i coniugi possano accedere al procedimento di fronte all'Ufficiale di stato civile per chiedere la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o divorzio già intervenuti, qualora ci si trovi «in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti». Con la circolare n. 6/2015, il Ministero specifica che «il termine figlio» deve essere inteso con riguardo ai soli «figli comuni dei coniugi richiedenti» non essendo invece rilevante l'eventuale presenza di figli di uno solo dei coniugi che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo sopra citato.
Ammissibilità dell'assegno periodico. Ulteriore causa di esclusione del ricorso alla procedura amministrativa è la configurazione di «patti di trasferimento patrimoniale». L'intervento del Ministero ha chiarito che l'espressione non comprende anche le ipotesi in cui i coniugi concordino consensualmente la previsione di un assegno periodico e che quindi le parti, davanti all'Ufficiale di stato civile, possono prevedere e determinare un assegno di mantenimento, un assegno divorzile o, in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'attribuzione, la revoca o la revisione di un conferimento periodico. Secondo la circolare, infatti, «si tratta di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma» mentre lo stesso non si può dire, ad esempio, della c.d. liquidazione una tantum in quanto attribuzione patrimoniale. Inoltre si precisa che l'Ufficiale di stato civile non può «entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa» dovendo limitarsi a recepire quanto concordato dalle parti.
Trasmissione dell'accordo. Ultimo punto su cui si è concentrata la circolare del Ministero riguarda la trasmissione da parte degli avvocati dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita. In particolare si specifica che il termine di 10 giorni entro il quale l'atto deve essere trasmesso all'Ufficiale di stato civile decorre dalla data di comunicazione alle parti del nulla osta o dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale e che è sufficiente che la trasmissione sia effettuata da uno solo degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, non potendo le parti nominarne uno comune. |