La Cassazione esclude l'obbligo di rendiconto degli importi versati a titolo di mantenimento
08 Luglio 2015
Il caso. Nel 2013, la Corte d'appello di Napoli confermava la decisione di primo grado che addebitava la separazione personale dei coniugi al marito a causa della relazione extraconiugale da lui intrattenuta in epoca antecedente alla proposizione del ricorso per separazione. Con specifico riferimento alle questioni economiche, la sentenza rilevava che la riduzione dell'originario assegno disposto dal Presidente in sede di comparizione non trovasse giustificazione in importanti mutamenti delle condizioni reddituali delle parti e che la crisi nazionale e la congiuntura internazionale invocati dal marito non incidessero significativamente sulla redditività della gioielleria dell'uomo e, comunque, sarebbero ricaduti anche sulla moglie e sulla minore in quanto consumatori. L'assegno di mantenimento indiretto della prole viene, infatti, determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero e alle esigenze dei medesimi. Il marito presentava, quindi, ricorso in cassazione.
Nessun rendiconto in favore del coniuge non affidatario. Con il quarto motivo di ricorso, si lamentava la violazione degli artt. 147, 155 e 155-quater c.c.. Contestava il ricorrente, in particolare, la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di rendiconto in ordine alle somme versate per il mantenimento della minore alla luce del mancato pagamento degli oneri condominiali che aveva determinato il compimento di atti espropriativi sulla casa coniugale. La Suprema Corte ritiene il motivo infondato e ribadisce il suo condiviso e consolidato orientamento secondo il quale l'assegno posto a carico del coniuge non affidatario quale concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, «è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli». Il coniuge non affidatario non ha diritto a un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento considerando anche che non vi è alcun fondamento normativo a sostegno del richiesto rendiconto e che «l'inconveniente prospettato in astratto dal ricorrente è semplicemente superabile» poiché «qualora si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole, il giudice ben potrà procedere alla revisione delle disposizioni o degli accordi pregressi». Analizzati i motivi di ricorso, la Corte, quindi, rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità. |