Se i coniugi si accordano alla presidenziale, va comunicato all'Ufficiale di Stato civile il verbale ex art. 711 c.p.c. e non l'ordinanza di mutamento del rito

Redazione Scientifica
08 Settembre 2015

Se i coniugi, in sede di udienza presidenziale, raggiungono un accordo per trasformare la separazione giudiziale in consensuale, l'effetto dello scioglimento della comunione legale decorre dalla sottoscrizione del verbale ex art. 711 c.p.c.; pertanto è il verbale di separazione consensuale, e non l'ordinanza di conversione del rito, che deve essere comunicato all'Ufficiale dello stato civile.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Milano, i coniugi, in regime di comunione legale, avevano raggiunto un accordo per trasformare la separazione giudiziale in consensuale direttamente all'udienza presidenziale e dunque prima dell'emissione di ogni provvedimento ex art. 708 c.p.c..

In caso di separazione personale, ex art. 191 comma 2 c.c. come modificato dalla l. 6 maggio 2015, n. 55, «la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'Ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

Nel caso di specie si applica il regime di cui alla separazione consensuale, per effetto della trasformazione del rito, e quindi la cessazione della comunione legale decorre dalla data di sottoscrizione del verbale che è il documento che deve essere inviato all'Ufficiale di Stato civile in luogo dell'ordinanza di conversione del rito che non contiene l'autorizzazione a vivere separati, invero contenuto nel verbale ex art. 711 c.p.c..