Ammissibile il provvedimento d'urgenza prima dell'udienza presidenziale
08 Settembre 2016
Una madre ha depositato ricorso per separazione giudiziale dal marito, residente in Canada, chiedendo provvedimenti a tutela della figlia minorenne ed evidenziando il concreto rischio che il padre si recasse con la figlia nel proprio paese di origine. Il Tribunale, dopo aver fissato l'udienza per i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. al dicembre 2016, a seguito del ricorso materno d'urgenza, con provvedimento inaudita altera parte, ha disposto il divieto di espatrio della figlia minore e regolamentato provvisoriamente i diritti di visita paterni da esercitarsi sia tramite comunicazioni via Skype (considerata la residenza all'estero del padre) sia tramite appositi incontri organizzati dai Servizi Sociali competenti. Il Giudice ha dunque emesso un provvedimento d'urgenza, all'interno del giudizio di separazione personale e prima dell'udienza presidenziale, al fine di garantire la piena tutela del minore.
Nelle proprie motivazioni, il Tribunale:
a) in rito, ha ribadito che è ammissibile la pronuncia di provvedimenti cautelari inaudita altera parte anche prima dello svolgimento dell'udienza presidenziale, essendo la tutela cautelare strumento necessario, in ogni fase del procedimento, a garantire l'effettività della tutela e richiamando all'uopo C. Cost. 190/1985; l'emissione di provvedimenti urgenti, anche inaudita altera parte, si fonda giuridicamente sull'art. 336 c.c. «che legittima il tribunale all'adozione di provvedimenti del figlio anche in assenza di domanda», e sull'art. 337 ter c.c. «che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole compreso l'affidamento a terzi “anche d'ufficio” e ciò in quanto l'instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti»;
b) nel merito, rilevato che il padre aveva già tentato una volta di sottrarre la minore nonché di commettere suicidio alla presenza della figlia, ha affermato che non ammettere tale forma di tutela avrebbe creato pregiudizi irreparabili per il minore, giacché «Il rischio di verificazione di eventi, quali la sottrazione internazionale, ai quali non potrebbe facilmente porsi rimedio tramite condotte riparative posteriori» avrebbe inciso irrimediabilmente sul corretto sviluppo della bambina, compromettendone in modo potenzialmente irreversibile la crescita.
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