Tribunale di Roma: affidamento condiviso per il cane della coppia non più convivente
08 Novembre 2016
Con atto di citazione, parte attrice ha convenuto in giudizio l'ex-convivente chiedendo al Tribunale di Roma la restituzione in suo favore del cane della coppia, a suo dire, illegittimamente detenuto dall'uomo, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa della sua sottrazione. L'attrice, durante la convivenza, aveva adottato l'animale e lo aveva registrato a suo nome, con regolare microchip, all'anagrafe canina. Al termine della relazione, il convenuto, però, lo aveva trattenuto presso di sé, impedendo alla donna di vederlo regolarmente.
Il Giudice, tenendo conto dell'assenza nell'ordinamento italiano di una norma che disciplini l'affidamento degli animali d'affezione in caso di separazione di coniugi o conviventi, aderisce a due precedenti giurisprudenziali in materia che, volendo tutelare «l'interesse materiale- spirituale- affettivo dell'animale», avevano applicato per analogia, in due casi di separazione, la disciplina dell'affidamento condiviso prevista per i figli minori (Trib. Foggia; Trib. Cremona 11 giugno 2008). Tale orientamento, secondo il Tribunale, appare in linea con la proposta di legge, presentata in Parlamento, con cui si vorrebbe introdurre nel codice civile l'istituto dell'affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi. Nel caso di specie, il GOT ritiene che il regime giuridico in grado di tutelare l'interesse del cane e quello affettivo di entrambe le parti, sia l'affidamento condiviso che può essere disposto a prescindere dallo status delle parti dal momento che la proposta di legge citata estende la competenza del Tribunale a decidere sull'affido dell'animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio e considerata la tendenza della giurisprudenza ad equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio. Per questi motivi il Tribunale di Roma, respingendo la richiesta risarcitoria dell'attrice, dispone l'affidamento condiviso del cane, che starà sei mesi all'anno con una parte e sei mesi con l'altra. Entrambi dovranno provvedere, inoltre, nella misura del 50% ciascuno, alle spese per il suo mantenimento. |