Il mancato pagamento dell'assegno stabilito dal Giudice non fa scattare automaticamente il reato di cui all'art. 570 c.p.
09 Febbraio 2017
Il caso. La Corte d'appello di Genova ha confermato il giudizio di responsabilità, formulato dal Tribunale di primo grado, nei confronti di un uomo per i reati di cui agli artt. 612-bis e 570 c.p., limitandone solamente il periodo di riferimento e riducendo, quindi, la pena irrogata. Avverso tale provvedimento, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione.
Per “mezzi di sussistenza”, in sede penale, non si intende l'assegno di mantenimento. Con specifico riferimento all'ipotesi ex art. 570 c.p., la Suprema Corte specifica che, in sede penale, con il termine “mezzi di sussistenza” non si fa riferimento al concetto di “assegno di mantenimento” stabilito dal Giudice civile ma a «ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene». Pertanto, la fattispecie aggravata consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza non ha carattere meramente sanzionatorio dell'obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione ma occorre verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non possa essere attribuita a uno stato di indigenza assoluta dell'obbligato. In tal caso, infatti, l'indisponibilità dei mezzi esclude il reato ex art. 570 c.p. valendo come esimente purché si tratti di una situazione di persistente, incolpevole e oggettiva mancanza di introiti. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d'appello non ha tenuto conto, a torto, né della posizione lavorativa stabile dell'ex moglie dell'imputato né della concreta capacità patrimoniale di quest'ultimo, privo da tempo di un'occupazione fissa. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 570 c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame sul punto. |