Intestazione fiduciaria e ritrasferimento

09 Marzo 2016

E' possibile agire ex 2932 c.c. per ottenere il trasferimento di un bene intestato al coniuge fiduciariamente?

Gli ex coniugi avevano in proprietà un immobile, che veniva intestato però ad uno dei due per motivi fiduciari. Le parti addivenivano ad un accordo consolidato mediante scrittura privata nella quale si specificava che la parte intestataria fiduciaria del bene in questione doveva trasferire all'altra il 50% della proprietà. Il mutuo veniva pagato solo dall'intestatario che si rifiuta di versare la predetta quota alla moglie. Il pagamento del mutuo è obbligazione naturale? che diritti e doveri ha il marito intestatario?

Il pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili deve avere la forma scritta. Nel caso prospettato perciò il patto fiduciario che obbliga al ritrasferimento è valido (sempre salvi i casi di contestazione sulla autografia del detto patto) ed obbliga al ritrasferimento: può perciò essere azionato in giudizio al fine di ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c..

La questione del pagamento del mutuo è vicenda diversa e distinta. Il dato materiale del pagamento effettuato da uno solo non è in grado di contrastare la validità del patto fiduciario, che perciò non ne viene intaccato.

L'avvenuto pagamento del pregresso è però dato incontestabile. Due sono le possibili qualificazioni: la prima, la più facile, è che il pagamento da parte del marito sia stata una liberalità indiretta e perciò non sia in alcun modo necessario che detta liberalità debba essere supportata dalle forme prescritte per la donazione. In considerazione di quanto scritto sul pactum fiduciae sarà onere del marito sostenere che non aveva in animo la liberalità indiretta, avendo egli assunto l'impegno di pagare il mutuo e contestualmente anche l'impegno di trasferire la metà a titolo fiduciario. La qualifica dei pagamenti delle rate come adempimento di un'obbligazione naturale potrà essere possibile solo in costanza di un matrimonio pacifico e stabile e solo nel caso in cui la moglie non abbia la capacità economica per procedere da sola al pagamento. In tale caso la qualifica di detto pagamento sarà il risultato della combinazione di due fattori: da un lato, la solidarietà familiare derivante dal matrimonio, dall'altro il pagamento della rata in qualità di coobbligato da parte del marito. Dirimente per individuare il criterio prevalente potrà essere la capacità economica di ciascuno dei due coniugi.

Qualora, quindi, il mutuo sia stato cointestato e pagato solo dal marito, in assenza di marcata capacità economica e quindi di solidarietà familiare da parte del marito stesso, allora quest'ultimo potrà al meglio far valere un indebito arricchimento della moglie per la quota delle rate di sua competenza e dallo stesso pagate; in questo caso egli non avrà bisogno di addurre nulla, per richiedere indietro il denaro, poiché in quanto co-mutuatario è tenuto in solido verso la banca.

Attenzione, comunque: il marito potrà ripetere dalla moglie quanto versato ma non potrà certamente pretendere di trattenere l'immobile, incorrendo nel caso in un comportamento vietato anche ai sensi dell'art. 2744 c.c..

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