Il padre deve rimborsare le spese straordinarie per la scuola privata anche quando non è d’accordo
09 Marzo 2016
Il caso. Tizia, madre separata da Caio, chiedeva al padre di poter iscrivere il figlio minore a una scuola privata per il recupero degli anni persi. A fronte del rifiuto paterno, Tizia otteneva decreto ingiuntivo per il rimborso della quota spettante a Caio che opponeva il decreto. Il Giudice di Pace in primo grado e il Tribunale in appello, respingevano l'opposizione, rilevando da un lato che l'ordinanza presidenziale, posta a fondamento della pretesa monitoria, non prevedeva l'obbligo di preventivo accordo sulle spese straordinarie e, dall'altro, che la spesa fatta dalla madre corrispondeva all'interesse del figlio. Il padre ricorreva allora in Cassazione, rilevando che: i) ex art. 155 c.c. (oggi art. 337 ter c.c.) le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, devono sempre essere assunte di comune accordo tra i coniugi e in caso di disaccordo sono rimesse al giudice; ii) la madre avrebbe dovuto rivolgersi al Giudice della separazione (e non al Tribunale) per ottenere il rimborso; infine, censurava l'affermazione del Tribunale secondo cui «non è in nessun modo prescritto che le spese scolastiche straordinarie debbano essere concordate fra i genitori mentre al più può controvertersi in ordine alla loro necessarietà».
Nessun obbligo di intesa preventiva. Il ricorso viene respinto. Premesso in fatto che nell'ordinanza presidenziale - utilizzata dalla madre per ottenere il decreto ingiuntivo - non era previsto l'obbligo di preventivo accordo, la Corte ha applicato il pacifico principio per cui non esiste «un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al “maggiore interesse” dei figli». Conseguentemente, spiega la Cassazione, «in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese nell'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori» (vedi anche Cass. civ., n. 16175/2015). È quindi onere della parte che voglia opporsi al rimborso difendersi articolando specifici motivi di dissenso, non essendo sufficiente un mera difesa assertiva come quella utilizzata, nel caso di specie, dal marito soccombente. |