Assegnazione della casa coniugale solo in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti

Redazione Scientifica
09 Maggio 2016

Nei giudizi per la separazione personale dei coniugi o di divorzio, il Giudice può disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale unicamente nel caso in cui vi siano figli, minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i genitori.

Nei giudizi per la separazione personale dei coniugi o di divorzio, il Giudice può disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale unicamente nel caso in cui vi siano figli, minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i genitori.

Nel caso in cui vi siano figli maggiorenni conviventi ma economicamente autosufficienti, il Giudice dovrà astenersi dall'emettere provvedimenti ex art. 337 sexies c.c. o ex art. 6 l. n. 898/1970. In tale ultimo caso, le eventuali questioni relative alla titolarità e/o disponibilità della casa coniugale dovranno essere regolate in base alle norme ordinarie sulla proprietà e/o comunione in separato giudizio.

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