Canoni di locazione di beni in comunione legale
09 Giugno 2016
Durante il matrimonio, un coniuge, in regime di comunione legale, può agire nei confronti dell'altro per rivendicare la quota dei canoni di locazione di beni in comunione?
I canoni locatizi che un immobile garantisce ai proprietari (locatori) rappresentano frutti civili. Essi si acquistano giorno per giorno, come prevede l'art. 821 ult. comma c.c.. I coniugi, in regime di comunione legale, acquistano un diritto sui frutti in ragione del 50%; entrambi hanno titolo per esigere nei rapporti interpersonali la loro quota, durante la convivenza, qualora fosse trattenuta in tutto o in parte dall'altro. Il coniuge che si veda privato dei frutti dall'altro può quindi agire nei suoi confronti, al di fuori di qualsiasi operazione divisionale dei beni comuni. Non trova applicazione nel caso di specie la c.d. comunione de residuo, di cui all'art. 177 lett. b) c.c., che riguarda invece i frutti dei beni personali di ciascun coniuge. In questo caso, infatti, il coniuge proprietario esclusivo ha titolo per godere e disporre dei frutti; essi cadranno in comunione con l'altro coniuge solo al momento dello scioglimento della comunione medesima, nella parte in cui non risultassero consumati. In altri termini, la comunione de residuo rileva al momento in cui si procede alla divisione dei cespiti già oggetto di comunione legale. |