La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio

Redazione Scientifica
09 Settembre 2015

Il Pontefice, con le due lettere motu proprio pubblicate l'8 settembre 2015, riforma il processo canonico per le cause di nullità del matrimonio. Tra le principali novità tempi più brevi e gratuità delle procedure e l'attribuzione al Vescovo del ruolo di giudice.

Con le due lettere motu proprioMitis iudex dominus Jesus” e “Mitis e misericors Jesus”, Papa Francesco ha riformato il processo canonico per la declaratoria di nullità del matrimonio rispettivamente nel Codice di diritto canonico e in quello delle Chiese orientali.

Per la loro realizzazione il Pontefice ha costituito «un Gruppo di persone eminenti per dottrina giuridica, prudenza pastorale ed esperienza forense» che guidate dal Decano della Rota romana hanno prodotto un progetto di riforma «fermo restando comunque il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale».

La nuova normativa entrerà in vigore l'8 dicembre 2015.

Questi i punti principali della riforma.

Non è più richiesta una doppia sentenza conforme. Non è necessaria una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio ma è sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto. Infatti, trascorsi i termini del ricorso senza che venga presentato appello o se l'appello risulta manifestamente dilatorio, la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità diventa esecutiva e le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze (a meno che ciò non sia proibito da un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall'Ordinario del luogo).

Si può, comunque, ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti.

Il Vescovo è giudice di prima istanza. Il Vescovo diocesano è il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione: tale potestà giudiziale può essere esercitata personalmente o per mezzo di altri.

Egli ha anche il compito di costituire, per la sua diocesi, un tribunale deputato alle cause di nullità matrimoniale, fatta salva la facoltà di accedere a un tribunale vicino. Qualora nessuna delle due opzioni risulti praticabile, il Vescovo può affidare le cause ad un unico giudice chierico che si associ, se possibile, a «due assessori di vita specchiata», esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo stesso.

Le cause di nullità del matrimonio sono, comunque, riservate a un collegio di tre giudici che deve essere presieduto da un giudice chierico mentre i rimanenti possono essere laici.

Processo più breve ed affidato al Vescovo. Le lettere “disegnano” una forma di processo più breve in cui, per evitare di mettere a rischio il principio di indissolubilità del matrimonio, il ruolo di giudice è stato affidato al Vescovo, la cui competenza sussiste ogniqualvolta «la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro» ovvero «ricorrano circostanze di fatti e di persone sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano un'inchiesta o una istruzione più accurata e rendono manifesta la nullità».

Diverse sono le circostanze che permettono di accedere alla trattazione della causa mediante questa particolare tipologia processuale: ad esempio, la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc..

L'appello alla Sede Metropolitana e alla Sacra Rota. Viene ripristinato l'appello alla Sede del Metropolita e viene mantenuto quello alla Rota Romana, la cui legge verrà al più presto adeguata alla regole del processo riformato per quanto necessario.

Le Conferenze Episcopali devono assicurare la gratuità delle procedure. Alle Conferenze Episcopali (e ai Sinodi delle Chiese orientali) viene assegnato il compito di assicurare la gratuità delle procedure, «salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali».

*Testi integrali reperibili www.vatican.va

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