Domanda di separazione e affidamento del figlio di due cittadini UE: giurisdizione divisa
09 Settembre 2016
Il caso. Un cittadino italiano adiva il Tribunale di Torre Annunziata per ottenere la separazione personale dalla moglie, cittadina britannica, con la quale si era sposato e aveva convissuto in Italia. La donna, in accordo con il marito, si era trasferita, poi, nel Regno Unito dove era anche nato il figlio delle parti. Il Tribunale dichiarava, con sentenza non definitiva, la sua giurisdizione sulla domanda proposta e, per connessione, anche sulle ulteriori domande involgenti la responsabilità genitoriale. Allo stesso tempo, la moglie proponeva domanda per l'affidamento del figlio nel Regno Unito e impugnava la sentenza non definitiva del tribunale di Torre Annunziata, ribadendo la giurisdizione del giudice inglese e sostenendo l'inscindibilità della domanda di separazione da quelle concernenti l'affidamento del minore (artt. 3, 8 e 12 Reg. n. 2201/2003). La Corte d'Appello di Napoli accoglieva il gravame dichiarando la giurisdizione del tribunale inglese per tutte le domande e privilegiando, ai fini della determinazione della competenza, il parametro riconducibile al luogo in cui il minore si trovava stabilmente ed in cui fosse ravvisabile il centro dei suoi affetti e interessi. Avverso tale provvedimento il padre presentava ricorso per cassazione.
Le Sezioni Unite identificano due criteri di competenza. La Suprema Corte osserva che il Reg. n. 2201/2003 introduce differenti criteri generali di attribuzione della giurisdizione per la domanda di separazione personale e per quelle inerenti alla responsabilità genitoriale, «devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito pure se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente». Qualora, come nel caso di specie, il minore non risieda nello Stato in cui si svolge il procedimento di separazione, il suo superiore interesse unito al criterio di vicinanza impongono, quindi, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il procedimento «d'indole matrimoniale» anche la competenza circa la domanda concernente la responsabilità genitoriale, «se non accettata del coniuge convenuto e non corrispondente all'interesse del figlio minorenne». Inoltre, al giudice competente per la domanda di responsabilità genitoriale spetta anche la competenza su quella relativa al mantenimento, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella separatizia.
La domanda di separazione e quella di responsabilità genitoriale riguardano status personali diversi. Infine, secondo la Cassazione, la competenza decisionale sulla domanda principale di separazione è stata legittimamente attribuita al Tribunale italiano e, una volta radicata, non può successivamente venire meno per vis attrattiva della causa di responsabilità genitoriale di competenza del giudice inglese. A questa conclusione si perviene applicando i principi della perptuatio jurisdictionis e della prevenzione, che precludono lo spostamento di competenza in favore del procedimento estero avviato successivamente a quello italiano (anche se connesso), per via dell'indipendenza e non accessorietà delle domande relative alla separazione rispetto a quelle della responsabilità genitoriale. Le due domande si riferiscono, infatti, a status personali diversi e autonomi, il primo di coniuge e il secondo di genitore. |