Affidamento condiviso: se i genitori sono in conflitto le decisioni relative al figlio vengono affidate ad un terzo
09 Ottobre 2015
Il caso. Dopo una precedente separazione consensuale, conclusasi con la riappacificazione delle parti, una donna depositava ricorso con domanda di separazione giudiziale dal marito, chiedendo tra l'altro l'affidamento esclusivo dei figli (il minore affetto da un grave disturbo di autismo) con specifica attribuzione a sé della facoltà di scelta in ordine alle decisioni di maggiore rilevanza ad essi relative. Si costituiva il marito non contestando la domanda di separazione ma chiedendo, riguardo all'affidamento dei figli, il disporsi l'affidamento condiviso con attribuzione a sé, in caso di mancato accordo con l'ex moglie, delle decisioni rilevanti in materia sanitaria. All'esito dell'udienza presidenziale, i figli venivano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori ma collocati presso la madre. Rimesse le parti davanti al giudice istruttore veniva disposta la modifica della collocazione della figlia trasferitasi presso il padre. Al termine la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Se manca l'accordo fra i genitori è necessaria una figura alternativa. Il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto la domanda di separazione essendo stata accertata inequivocabilmente la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Per quanto riguarda l'unico figlio ancora minorenne, egli deve essere affidato in forma condivisa a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. La specificità delle condizioni di quest'ultimo, affetto da un grave disturbo autistico e dotato di una grande forza fisica che è precedentemente sfociata in un'aggressione alla madre, ha reso necessario il contenimento anche per via farmacologica. Tale problematica ha evidenziato il forte disaccordo esistente sul punto fra i genitori. Poiché il contrasto fra gli ex coniugi non appare conforme all'interesse del figlio, il collegio ha rimesso ad una figura alternativa le decisioni di maggior rilievo in ordine alla salute del minore fino al conseguimento della sua maggiore età. «La conclusione è giustificata dalla constatazione che l'impegno di cura e assistenza richiesto dal ragazzo è decisamente assorbente e faticoso dal punto di vista psichico da risultare talvolta sia insostenibile per la madre quale genitore collocatario, sia di difficile gestione da parte del padre, che svolge l'attività lavorativa sulla quale si fonda il sostentamento della famiglia…». I genitori del minore risultano avere ancora consistenti difficoltà a sviluppare un minimo dialogo sull'argomento, probabilmente anche in ragione del comune stress che l'avere un figlio autistico comporta. Per questi motivi il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre. Ma le decisioni di maggiore interesse relative alla sua salute devono essere assunte collegialmente dalla responsabile della Neuropsichiatria infantile e da quella del Centro autismo indicato nella pronuncia, i quali si avvarranno delle specifiche competenze e figure professionali di cui il Servizio è dotato. Si demanda, inoltre, alla vigilanza del Servizio sociale l'attuazione del suddetto percorso. |