I nonni non possono opporsi alla dichiarazione di stato di abbandono in assenza di legame biologico con il nipote
09 Dicembre 2015
Il caso. Con sentenza del maggio 2012, il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità di due minori, ritenendo sussistente una situazione di abbandono dei medesimi determinata dalle patologie di carattere mentale e dallo stato di tossicodipendenza dei genitori. Poiché l'impugnazione proposta dai nonni paterni avverso tale decisione veniva rigettata dalla Corte d'appello, gli stessi presentavano ricorso per Cassazione. La Suprema Corte cassava la decisione impugnata, con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione. Il giudizio riassunto si concludeva nuovamente con un rigetto dell'impugnazione. La Corte Territoriale riteneva, infatti, che gli appellanti fossero sforniti di legittimazione all'impugnazione della dichiarazione dello stato di adottabilità, essendo stato nel frattempo accertato, con sentenza sullo stato passata in giudicato, che uno dei due minori non era loro nipote biologico. Escludeva, inoltre, l'idoneità dei coniugi a prendersi cura dell'altro bambino sulla base di due considerazioni: a) affidare il minore ai nonni avrebbe significato separarlo dal fratello, causandogli un forte trauma; b) il comportamento “leggero” tenuto dai ricorrenti, consistente nell'aver sottovalutato il sospetto che uno dei due bambini non fosse loro nipote, avrebbe costituito un elemento di valutazione negativa circa la loro capacità di soddisfare le esigenze del minore affidato.
La dichiarazione di adottabilità deve essere la “soluzione estrema”. Investita ancora una volta della questione, la Cassazione accoglie solo i primi due motivi di ricorso. Nella pronuncia impugnata è evidente l'omessa considerazione della necessità (già affermata dalla Corte nella precedente sentenza di rinvio) «di operare un approfondito accertamento circa l'idoneità dei nonni a svolgere un ruolo sostitutivo di quello genitoriale», osservando «un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità» dei minori praticabile solo come “soluzione estrema” quando ogni altro rimedio appaia inadeguato all'acquisto o al recupero di uno stabile contesto familiare. Nel caso in esame, le dimostrazioni di attaccamento e affetto poste in essere dai nonni paterni, nonostante il sospetto che uno dei due bambini non fosse loro nipote, avrebbero dovuto costituire, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, un dato fattuale di cui tenere conto ai fini di una prognosi positiva del giudizio di idoneità dei ricorrenti. Inoltre, non è condivisibile l'affermazione secondo la quale la separazione tra i due fratelli, conseguente all'affidamento di uno solo ai nonni, comporterebbe un grave trauma al minore stesso in quanto in tal modo si individua un presupposto giuridico non previsto dall'art. 8 l. n. 184/1983.
Solo i parenti possono opporsi alla dichiarazione di adottabilità. Deve, invece, ritenersi corretta la considerazione della Corte d'appello in base alla quale i ricorrenti non sono legittimati né a far valere il loro diritto a dare assistenza morale e materiale al più grande dei due fratelli né ad opporsi alla dichiarazione del suo stato di adottabilità, poiché non vi è alcun legame biologico con quest'ultimo. Il combinato disposto degli artt. 12 comma 1, 15 comma 3 e 17 comma 1 l. n. 184/1983, infatti, attribuisce tale potere, tra gli altri, solo ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, mentre i soggetti estranei alla famiglia hanno facoltà di proporre l'ordinaria domanda di adozione ex art. 7 l. n. 184/1983 o avvalersi degli altri istituti previsti dalla legge. La soluzione normativa è esente da vizi di legittimità costituzionale, non essendo ammissibile prospettare un intervento della Consulta di tipo additivo o manipolativo, invocando un nuovo concetto di comunità familiare, svincolato dallo ius sanguinis, e, quindi, dal rapporto di parentela. |