Divorzio diretto per i coniugi che hanno contratto matrimonio all'esteroFonte: Trib. Asti , 5 ottobre 2016
11 Gennaio 2017
Nell'ipotesi di coniugi entrambi cittadini stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero, può essere accolta, in conformità ai criteri di collegamento di cui agli artt. 31 e 32 l. n. 218/1995, la domanda di divorzio cosiddetto diretto, senza cioè un preventivo periodo di separazione coniugale, in quanto tale ultimo istituto non può qualificarsi di applicazione necessaria nel nostro ordinamento. |