Tribunale per i minorenni di Firenze: riconosciuta l'adozione di due minori da parte di una coppia same sex
10 Marzo 2017
Il caso. Due cittadini italiani dello stesso sesso, da tempo residenti in Inghilterra, hanno chiesto al Tribunale per i minorenni di Firenze di ordinare la trascrizione dei provvedimenti di adozione di due minori emessi dalla Family Court nei registri dello Stato Civile italiano.
Adozione straniera valida se conforme ai principi della Convenzione dell'Aja. Secondo il Tribunale per i minorenni, i ricorrenti hanno correttamente inquadrato la questione nell'ambito di applicazione dell'art. 36, comma 4, l. n. 184/1983, il quale prevede che l'adozione pronunciata dall'autorità di un Paese straniero, su istanza di cittadini italiani che dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993. Tale Convenzione non pone limiti allo status di genitori adottivi (che potrebbero, pertanto, essere single o coppie, eterosessuali o omosessuali, uniti o meno in matrimonio) in quanto l'art. 5 richiede soltanto che le Autorità competenti dello Stato di accoglienza constatino che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all'adozione. Unica condizione ostativa è che l'adozione stessa sia contraria all'ordine pubblico c.d. internazionale da intendersi come il «complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo». Tali principi, nell'ordinamento italiano, possono ricavarsi dalla Costituzione e dai Trattati internazionali cui l'Italia ha aderito e che, ex art. 117 Cost., hanno lo stesso rango di fonti della Costituzione medesima.
Lo status filiationis prescinde dall'esistenza di un rapporto di coniugio tra i genitori. Il Tribunale fiorentino si sofferma, quindi, sull'ulteriore parametro dell'interesse superiore del minore (previsto dall'art. 24 Convenzione dell'Aja) ritenendo che debba essere salvaguardato il diritto a conservare lo status di figlio riconosciuto da un atto validamente formato in un altro Paese dell'Unione europea. Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione legittimamente esistente nel Regno Unito determinerebbe, infatti, «una incertezza giuridica» che influirebbe negativamente sulla definizione dell'identità personale dei minori. Oltretutto, il Tribunale osserva che lo status filiationis prescinde totalmente dall'esistenza di un rapporto di coniugio tra i genitori, anche alla luce della parificazione operata dalle modifiche apportate all'art. 74 c.c. dalla l. n. 219/2012, poiché il matrimonio, ai fini della filiazione, non è principio rientrante tra quelli fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori nello Stato. Il Collegio riconosce, quindi, che, nel caso di specie, si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione «in piena regola» che in quanto tali devono essere pienamente tutelati. Per questi motivi, dichiara riconosciuta ad ogni effetto in Italia l'adozione pronunciata dalla Family Court e ordina la trascrizione nei registri di stato civile del relativo provvedimento. |