Non cessa l'obbligo di mantenimento se la figlia ventiseienne decide di proseguire gli studi
10 Maggio 2017
Il caso. Il Tribunale di Treviso ha respinto le domande proposte da due ex coniugi per ottenere l'una l'incremento e l'altro la revoca o la riduzione dell'assegno mensile posto a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente e intenzionata a proseguire gli studi dopo il conseguimento della laurea triennale. Avverso il decreto con cui la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, il padre ha presentato ricorso per cassazione.
Persiste l'obbligo di mantenimento se la figlia ventiseienne prosegue gli studi? La Suprema Corte, ripercorrendo un suo precedente orientamento (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952), rileva che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve fondarsi su un accertamento di fatto che consideri l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta tenuta dal soggetto una volta raggiunta la maggiore età. Secondo i Giudici di legittimità, la Corte d'appello di Venezia ha correttamente richiamato tale principio ritenendo non provata né l'indipendenza economica della figlia né il suo rifiuto di concrete opportunità lavorative mentre ha considerato la scelta di proseguire gli studi come finalizzata a un utile inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto, la Cassazione respinge il ricorso. |