Le novità in materia civile e processuale introdotte dal d.l. n. 83/2015Fonte: DL 27 giugno 2015 n. 83
10 Luglio 2015
Tra le diverse novità introdotte dal d.l. n. 83/2015, alcune particolari modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e al d.l. n. 179/2012 interessano anche alcuni aspetti del diritto di famiglia come la tutela della casa familiare, il pignoramento per il recupero degli assegni di mantenimento e le modalità di deposito e di attestazione di conformità degli atti introduttivi nel processo telematico.
Espropriazione beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. Nel codice civile, dopo l'art. 2929 c.c. viene inserito (art. 12 d.l. n. 83/2015) l'art. 2929-bis c.c. secondo cui il creditore che ritiene di essere pregiudicato da un'alienazione, donazione, trust o da un vincolo di destinazione, trascritti successivamente al sorgere del credito, ha la facoltà di procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. Questa disposizione si applica anche al creditore anteriore che entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole interviene nell'esecuzione promossa da altri. La tutela riconosciuta dalla norma al debitore, al terzo assoggettato a espropriazione e ad ogni altro interessato alla conservazione del vincolo è quella di proporre opposizione all'esecuzione quando contestino la sussistenza dei presupposti previsti al comma 1 e la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Pignoramento di stipendi e pensioni. L'art. 13 del nuovo decreto aggiunge all'art. 545 c.p.c. nuovi commi in base ai quali «le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge». Inoltre le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento o a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o assegni di quiescenza, in caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito è avvenuto anteriormente al pignoramento. Se l'accredito è avvenuto alla data del pignoramento o successivamente, tali somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge.
Disposizioni in materia di processo civile telematico. Con l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 si ammette il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio personalmente «nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità». Questo comma si applica già a partire dal 28 giugno 2015 ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione di fronte al Tribunale ordinario, mentre per le Corti d'appello è operativo dal 30 giugno 2015. L'art. 19 d.l. n. 83/2015, infine, introduce anche:
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