Se il tentativo di conciliazione fallisce il presidente del tribunale esercita i poteri discrezionali ex art. 708 c.p.c.
10 Luglio 2015
In tema di separazione, qualora il tentativo di conciliazione non sia riuscito il presidente del tribunale ha piena facoltà discrezionale, senza la necessità di effettuare ulteriori accertamenti, di disporre in via provvisoria ed urgente, ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c. , provvedimenti inerenti l'assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, l'affido dei figli. |