La Cassazione ribadisce i limiti dell'impugnativa del matrimonio da parte del P.M.
11 Agosto 2016
La Cassazione in una recente sentenza ha chiarito i limiti dei poteri di impugnativa del matrimonio da parte del pubblico ministero. La vicenda all'esame della Cassazione prende avvio dal ricorso presentato avverso una singolare ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che accoglieva l'istanza proposta dal pubblico ministero di dichiarare la nullità del matrimonio tra un soggetto defunto e la moglie, condannata in via definitiva per circonvenzione di incapace. L'ordinanza in questione riteneva inapplicabile in sede penale la norma che inibisce al P.M. l'azione di nullità per il decorso del termine di decadenza (art. 125 c.c.).
Investita della questione, la Cassazione ha colto l'occasione per affermare con forza la natura di atto personalissimo del matrimonio. Si è infatti sottolineato che il matrimonio è atto di natura personalissima che trova nel codice una sua disciplina particolare, diversa da quella delle comuni tipologie negoziali. Basti pensare all'età dei nubendi, al regime degli impedimenti matrimoniali, agli effetti dell'interdizione, della simulazione, dei vizi del consenso. Da ciò, prosegue la Suprema Corte, consegue che non possano trovare applicazione a questo istituto le norme previste per i contratti e il regime di annullamento.
Il vizio del consenso del matrimonio può rilevare, in base agli artt. 119, 120 e 122 c.c.; nelle ultime due fattispecie, l'impugnazione può essere proposta solo dai coniugi, mentre nella prima compete anche al P.M. In ogni caso, in forza dell'art. 125 c.c., l'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi. La norma è coerente con la natura di atto personalissimo che è propria del matrimonio e, al contempo, stabilisce un preciso limite alla possibilità che soggetti terzi siano ammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei due coniugi, affetto da vizi della volontà o da incapacità di intendere e di volere. Nella stessa ottica l'art. 127 c.c. prevede che l'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore. |