Modifica delle condizioni: non ammessa la revoca del consenso
10 Ottobre 2016
In tema di revisione delle condizioni di divorzio o separazione, laddove nel corso del processo le parti (genitori) raggiungano un accordo definitivo di revisione (nella specie, rimozione dell'assegno di mantenimento dei figli a seguito del loro inserito nel mercato del lavoro) e lo sottoscrivano dinanzi al magistrato, viene meno l'originaria res litigiosa, in quanto le originarie condizioni sono immediatamente sostituite da quelle “nuove” volute e sottoscritte dalle parti: ogni vicenda successiva all'accordo, quindi, non rileva al fine di modificare lo stesso o decidere in misura diversa, giacché un patto genitoriale non può restare travolto o solo condizionato da relazioni negoziali dei genitori. |